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Sentenza

Sentenza del 14/06/2019 n. 16004 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso di crediti d’imposta sui dividendi ai sensi dell’art. 10, par. 4, lett. b), della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni. Sosteneva che la Convenzione fosse applicabile nonostante il regime di esenzione previsto dalla Direttiva 90/435/CEE (direttiva madre-figlia), recepita dall’art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, e contestava anche la ritenuta tardività delle istanze di rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la Convenzione Italia-Francia e la direttiva madre-figlia coesistono secondo un regime di alternatività: la società può scegliere il credito d’imposta convenzionale oppure l’esenzione dalla ritenuta prevista dalla disciplina comunitaria, ma non può cumulare entrambi i benefici. Poiché la società aveva già beneficiato della detassazione nel Paese di destinazione, non poteva ottenere anche il credito d’imposta convenzionale. Le spese del giudizio sono state compensate, ma la ricorrente è stata condannata al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, art. 10, par. 4, lett. b)

    prevede il riconoscimento di un credito d’imposta sui dividendi, alle condizioni stabilite dalla Convenzione

    La disposizione resta applicabile, ma costituisce un regime alternativo rispetto all’esenzione prevista dalla direttiva madre-figlia; il contribuente non può utilizzare entrambi i benefici.

  • Direttiva 90/435/CEE, c.d. direttiva madre-figlia, artt. 5 e 7

    lascia impregiudicata l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi

    La direttiva non abroga automaticamente le convenzioni bilaterali, ma consente il coordinamento tra i diversi regimi. L’esenzione dalla ritenuta e il credito d’imposta convenzionale sono strumenti alternativi.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 27-bis

    Prevede l’esenzione dalla ritenuta sui dividendi distribuiti da una società italiana a una società madre residente in un altro Stato membro, quando ricorrono i presupposti normativi. L’esenzione non è cumulabile con il credito d’imposta convenzionale.

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 67 e 163 del TUIR

    La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi

    Il divieto di doppia imposizione non può essere utilizzato per ottenere un duplice vantaggio fiscale o una doppia non-imposizione.

  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, art. 26

    Il principio di buona fede nell’esecuzione dei trattati non impedisce il coordinamento della Convenzione Italia-Francia con la normativa europea applicabile, secondo il criterio dell’alternatività dei benefici.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Quando una convenzione contro le doppie imposizioni e una direttiva europea prevedono strumenti diversi per eliminare la doppia imposizione, le discipline possono coesistere senza che una escluda automaticamente l’altra.
  • Il contribuente può scegliere il regime fiscale più favorevole tra quelli alternativamente disponibili, ma non può cumulare esenzione dalla ritenuta e credito d’imposta riferiti allo stesso dividendo.
  • L’eliminazione della doppia imposizione non può trasformarsi in un doppio beneficio o in una situazione di doppia non-imposizione.
  • Per valutare la spettanza di un rimborso occorre verificare sia i requisiti sostanziali del regime scelto, sia l’eventuale esercizio precedente di un regime fiscale incompatibile.
  • La scelta del regime convenzionale o di quello previsto dalla normativa europea deve essere documentata e coerente, perché l’utilizzo di un beneficio può precludere la richiesta di benefici alternativi sul medesimo reddito.

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