Ordinanza n. 1622/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo: - del verbale del 28 gennaio 2025, notificato in pari data, con cui il Dipartimento della pubblica sicurezza – Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici ha giudicato il ricorrente non idoneo all'esito dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica del “Concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 23 luglio 2024”, escludendolo dal concorso; - del giudizio di non idoneità del ricorrente espresso dalla suddetta Commissione nel citato verbale; - del provvedimento di esclusione dal concorso di cui al medesimo verbale; - ove occorra e per quanto di ragione: del D.M. 198 del 30 giugno 2003 e dei relativi allegati, del bando di concorso di cui al D.M. del 23 luglio 2024 e delle “Modalità per l’accertamento dei requisiti psico-fisici” pubblicate sul sito del Ministero il 9 gennaio 2025; - degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali; quanto ai motivi aggiunti presentati il 21 gennaio 2026: - del decreto datato 20 maggio 2025, con cui il Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, a 1.306 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 2.127 unità, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza a seguito del depositato agli atti del giudizio in data 15 dicembre 2025; - della suddetta graduatoria di merito approvata con il citato decreto datato 20 maggio 2025; - della proclamazione dei vincitori del concorso; - degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi le eventuali rettifiche della graduatoria non conosciute dal ricorrente e, per quanto di ragione, gli atti di assunzione dei vincitori della procedura concorsuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per 1.306 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché, con motivi aggiunti, graduatoria di merito, proclamazione dei vincitori e atti consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale del 28 gennaio 2025 con cui la Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici lo ha giudicato non idoneo e lo ha escluso dal concorso pubblico per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato. Ha inoltre contestato, con motivi aggiunti, il decreto del 20 maggio 2025 di approvazione della graduatoria di merito, la graduatoria, la proclamazione dei vincitori e gli eventuali atti di assunzione. Il testo non espone in dettaglio specifiche censure di violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza, ma evidenzia che la domanda cautelare è stata valutata anche alla luce della possibile tardività dei motivi aggiunti e della conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo. Il decreto di approvazione della graduatoria risultava pubblicato sul Portale unico del reclutamento e sul sito istituzionale della Polizia di Stato; il ricorrente ha dichiarato di averne avuto conoscenza a seguito del deposito in giudizio del 15 dicembre 2025, mentre i motivi aggiunti sono stati presentati il 21 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nella fase sommaria e senza pregiudicare l'esame di merito, il ricorso non fosse assistito da un sufficiente fumus boni iuris. Il giudice ha rilevato specifici profili di tardività dei motivi aggiunti, poiché il decreto di approvazione della graduatoria risultava pubblicato sia sul Portale unico del reclutamento sia sul sito istituzionale dell'amministrazione. Ha richiamato la regola secondo cui, dalla pubblicazione della graduatoria, decorrono i termini per l'impugnazione, prospettando altresì la conseguente possibile improcedibilità del ricorso introduttivo. La questione è stata segnalata anche ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e respinto la domanda di sospensione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare e sottoporre al contraddittorio profili decisivi rilevati d'ufficio; il TAR lo ha richiamato con riguardo ai possibili profili di tardività dei motivi aggiunti e alla conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo.
art. 15, comma 6, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa
La pubblicazione contestuale della graduatoria sul Portale unico del reclutamento e sul sito dell'amministrazione fa decorrere i termini per l'impugnazione.
art. 35-ter d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
È richiamato quale riferimento normativo del Portale unico del reclutamento sul quale devono essere pubblicate le graduatorie.
Massime di principio
- La pubblicazione della graduatoria concorsuale sul Portale unico del reclutamento e sul sito istituzionale dell'amministrazione fa decorrere, secondo l'art. 15, comma 6, d.P.R. n. 487/1994, il termine per l'impugnazione, indipendentemente dalla successiva conoscenza acquisita dal candidato attraverso il deposito degli atti nel processo.
- In sede cautelare, la presenza di profili non manifestamente infondati di tardività dei motivi aggiunti può escludere il sufficiente fumus boni iuris e giustificare il rigetto della domanda di sospensione, anche quando la questione debba essere approfondita nella fase di merito.
- L'eventuale tardività dei motivi aggiunti diretti contro la graduatoria e gli atti successivi può incidere sulla procedibilità del ricorso introduttivo, qualora l'impugnazione della graduatoria sia necessaria per mantenere un interesse concreto alla contestazione dell'originaria esclusione.
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