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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28249/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva mantenuto la condanna per false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta avrebbe dovuto essere valutata come di scarsa offensività. La Corte ha rilevato, però, che le censure miravano a un nuovo apprezzamento del merito e che la motivazione di merito sul diniego dell'art. 131-bis era logica e adeguata, valorizzando il fatto che le dichiarazioni mendaci erano state rese in due diverse occasioni e avevano imposto l'accompagnamento presso il comando per il fotosegnalamento, circostanze incompatibili con la particolare tenuità.

Norme richiamate

  • art. 496 c.p.

    norma incriminatrice del reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, per il quale la condanna era stata confermata in appello

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata perché la condotta, reiterata in due occasioni e tale da richiedere l'accompagnamento per il fotosegnalamento, non presentava i requisiti di tenuità

  • art. 606 c.p.p.

    il ricorrente aveva formalmente denunciato vizio di motivazione e violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile in sede di legittimità nei termini prospettati

  • art. 616 c.p.p.

    in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è limitato alla verifica della congruità e non manifesta illogicità della motivazione, non potendo trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sulla tenuità del fatto.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti elementi di reiterazione o un concreto indice di disvalore, come l'avere reso dichiarazioni mendaci in più occasioni e aver determinato un intervento operativo della polizia per il fotosegnalamento.
  • Quando la sentenza di merito contiene una motivazione logica e coerente sul diniego della causa di non punibilità, il ricorso che si limita a contestarla senza evidenziare veri vizi di legittimità è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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