Ordinanza n. 189/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 2025, notificata in data 26 novembre 2025, con la quale si ordina all’odierno ricorrente di lasciare libero e vuoto da persone e cose, entro 15 (quindici) giorni dalla data della notifica del medesimo provvedimento l’immobile di proprietà comunale, come indentificato al catasto, sito in -OMISSIS-, n. 55 in Castellaneta (TA) e lo si avverte che decorso il termine intimato si procederà in via amministrativa e senza ulteriore comunicazione allo sgombero coatto del locale in questione ed alla segnalazione dei medesimi fatti all’Autorità giurisdizionale; - nei limiti dell’interesse, del verbale di sopralluogo della Polizia locale del Comune di Castellaneta prot. n. -OMISSIS-. del 2 ottobre 2025, richiesto con istanza di accesso agli atti del 18 dicembre 2025 ed allo stato non conosciuto; - ove occorrer possa, della nota prot. -OMISSIS- del 29 settembre 2025 a firma del Responsabile dell’Area IV, arch. Pasquale Dalò, richiesto con istanza di accesso agli atti del 18 dicembre 2025, allo stato non conosciuta; - ove occorrer possa e nei limiti dell’interesse, della delibera di Giunta comunale del Comune di Castellaneta, n. -OMISSIS- del 6 agosto 2025; - di ogni atto e/o parere e/o relazione dell’Ufficio Servizi Sociali in merito alla gestione della posizione del Sig. -OMISSIS- e della sua condizione disagio sociale ed abitativo, allo stato richiesto e non conosciuto; - di tutti gli altri atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di rilascio e sgombero coatto di un immobile di proprietà comunale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale notificata il 26 novembre 2025, con cui gli è stato ordinato di lasciare libero e vuoto da persone e cose, entro quindici giorni, un immobile comunale sito nel territorio di Castellaneta, con avvertimento dello sgombero coatto in caso di inottemperanza. Sono stati impugnati, nei limiti dell’interesse e anche in quanto non conosciuti, il verbale di sopralluogo della Polizia locale, una nota del Responsabile dell’Area IV, una delibera di Giunta comunale, nonché gli atti e le relazioni dei Servizi sociali concernenti la situazione di disagio sociale e abitativo del ricorrente. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né consente di individuare specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
La decisione
Il TAR, dovendo decidere sulla domanda cautelare, ha ritenuto necessario acquisire dal Comune una breve relazione, corredata da documentazione, sulle tempistiche programmate — inizio, durata e conclusione — dei lavori di riqualificazione dell’edilizia residenziale comunale richiamati nell’atto impugnato. L’adempimento deve essere eseguito entro quarantacinque giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione, alla quale il ricorrente è stato espressamente onerato di provvedere. Nelle more dell’istruttoria il TAR ha sospeso interinalmente gli effetti dell’ordinanza impugnata e ha confermato i precedenti decreti cautelari nn. 562 del 13 dicembre 2025 e 4 del 10 gennaio 2026. Il giudizio è stato rinviato all’udienza camerale del 13 aprile 2026. Non è stata definita nel merito la domanda di annullamento.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni utilizzate dal TAR per disporre gli incombenti istruttori necessari alla decisione sulla domanda cautelare.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione su una domanda cautelare, occorrono dati tecnici o temporali relativi all’attività amministrativa posta a fondamento del provvedimento impugnato, il giudice può ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione illustrativa corredata dalla documentazione di supporto, assegnando un termine perentorio o comunque determinato per l’adempimento.
- In presenza di un’esigenza istruttoria ancora da soddisfare, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli effetti del provvedimento impugnato fino al completamento dell’istruttoria e alla successiva udienza cautelare, senza definire il merito della controversia.
Come è indicizzato
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