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Sentenza

Sentenza n. 763/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riesame delle determinazioni commissariali relative al budget sanitario e all’esclusione dalla ripartizione delle economie di sistema

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria privata ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Commissario ad Acta e dalla Regione Calabria sull’istanza del 24 febbraio 2025, con la quale aveva chiesto il riesame del DCA n. 105/2023, relativo al budget sanitario, e del DCA n. 247/2024, relativo all’esclusione dalla ripartizione delle economie di sistema. Ha chiesto inoltre la condanna delle amministrazioni a provvedere mediante l’adozione del provvedimento richiesto o di un provvedimento espresso, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto al DCA n. 247/2024, poiché era stata successivamente inclusa nella ripartizione delle economie di sistema, e ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse quanto al DCA n. 105/2023, sostituito dal DCA n. 317/2025. La Regione ha contestato che fosse intervenuto un provvedimento espresso e satisfattivo sull’istanza, osservando che gli atti sopravvenuti riguardavano una diversa programmazione temporale. La difesa erariale ha chiesto il rinvio della causa in relazione alla deliberata cessazione del commissariamento della sanità regionale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, ritenendo che la cessazione del regime commissariale non incidesse sull’esito del giudizio. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., e non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché non risultava adottato un provvedimento espresso di definizione dell’istanza di riesame. Tuttavia, il mutato quadro regolatorio e le valutazioni della stessa ricorrente avevano fatto venir meno l’interesse attuale alla decisione. Il Collegio ha inoltre precisato, ai fini della regolazione delle spese, che una richiesta di riesame in autotutela formulata dal privato non determina, di per sé, un obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere in autotutela. Le spese sono state compensate in ragione della natura della pronuncia e della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    art. 117, comma 2, c.p.a.; art. 117, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere, anche mediante nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse

    Il ricorso è improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l’interesse attuale alla decisione, anche se non è stato adottato un provvedimento espresso satisfattivo.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il silenzio è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, anche in assenza di un provvedimento espresso di definizione dell’istanza, il mutamento del quadro regolatorio o altri fatti sopravvenuti eliminano l’utilità concreta e attuale della decisione richiesta dal ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l’amministrazione abbia adottato un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata; se tale provvedimento espresso manca, ma viene meno l’interesse attuale alla decisione, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La richiesta privata di riesame in autotutela non fa sorgere, di per sé, un obbligo giuridico dell’amministrazione di esercitare il potere di autotutela o di adottare uno specifico provvedimento espresso.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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