Cassazione Penale, Sentenza n. 34688/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto della condizione di procedibilità (mancata querela) in relazione al reato di furto aggravato (artt. 624, 625 n.2 e n.7 c.p.). Il Procuratore Generale censura l'erronea applicazione delle norme sugli artt. 516 e ss. c.p.p., sostenendo che l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 (bene destinato a pubblico servizio, qui energia elettrica) era o comunque è stata tempestivamente contestata dal P.M. (contestazione suppletiva alla prima udienza utile), rendendo il reato procedibile d'ufficio nonostante la riforma (d.lgs. n.150/2022) che ha spostato il furto, in molti casi, a procedibilità a querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato l'aggravante "bene destinato a pubblico servizio" come circostanza in parte di natura valutativa ma ammissibile come "contestazione in fatto" quando gli elementi descritti nell'imputazione (qui: allaccio diretto alla rete Enel, sottrazione di energia connessa alla rete di distribuzione) siano idonei a far comprendere all'imputato la natura pubblica/collettiva del bene. Inoltre la Corte ha valorizzato l'esercizio della contestazione suppletiva da parte del P.M. alla prima udienza utile dopo il periodo transitorio previsto dall'art.85 d.lgs.150/2022, ritenendo che tale contestazione possa ripristinare la procedibilità d'ufficio anche se il termine per la querela era decorso "ora per allora"; ha altresì censurato il Tribunale per non aver dato corso all'art.520 c.p.p. (notifica della modifica dell'imputazione) e per avere dichiarato improcedibilità in modo prematuro. Conclusione: annullamento della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione per rinnovazione del giudizio.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624
Delitto di furto come norma-base del reato contestato.
Codice penale, art. 625, n. 2 e n. 7
Aggravanti invocate: n.2 (violenza sulle cose) e n.7 (commesso su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità); quest'ultima rilevante per determinare la procedibilità d'ufficio nonostante la riforma.
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("Riforma Cartabia"), art. 2, comma 1, lett. i) e art. 85
Ha novellato l'art.624 c.p. rendendo molti furti procedibili a querela; l'art.85 ha disposto un regime transitorio (termine per la presentazione della querela decorrente dall'entrata in vigore: 30.12.2022 e termine fino al 30.3.2023) applicabile anche a fatti anteriori. La Corte ha interpretato la disciplina transitoria congiuntamente all'art.517 c.p.p. per consentire al P.M. la contestazione suppletiva alla prima udienza utile.
Codice di procedura penale, artt. 516-521
Disciplina delle modifiche dell'imputazione: art.516 (diversità del fatto), art.517 (nuove circostanze aggravanti e contestazione suppletiva), art.518, art.521 (correlazione tra imputazione e sentenza). La Corte ha richiamato queste norme per affermare la legittimità della contestazione suppletiva operata dal P.M.
Codice di procedura penale, art. 417, comma 1, lett. b
Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio (indicazione chiara del fatto e delle circostanze aggravanti); la sentenza discute il rapporto tra enunciazione formale e contestazione in fatto.
Codice di procedura penale, art. 129
Prevede che il giudice rilevi la mancanza della condizione di procedibilità in ogni stato e grado; la Corte ha interpretato questa norma in coordinamento con l'art.517, evitando un'applicazione automatica che precluda la contestazione suppletiva nelle specificità del regime transitorio.
Codice di procedura penale, art. 520
Norma sulla modifica dell'imputazione e relativa notificazione all'imputato assente; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia rispettato gli obblighi di notifica, determinando nullità e la necessità di rinnovare il giudizio.
Codice di procedura penale, art. 517
Consente al P.M. di contestare nuove circostanze aggravanti anche sulla base degli atti di indagine (contestazione suppletiva). La Corte ha valorizzato questo potere senza imporre decadenze temporali in relazione al regime transitorio.
Codice di procedura penale, artt. 554-bis e 554-ter
Disposizioni introdotte dalla riforma per l'udienza predibattimentale e per il potere del giudice di verificare la corrispondenza tra imputazione e atti: la Corte le ha utilizzate per giustificare la possibilità di adeguare l'imputazione in ragione degli atti acquisiti.
Codice di procedura penale, art. 569
Regole sulla rinnovazione del giudizio in caso di nullità; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale in diversa persona fisica ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- La "contestazione in fatto" di un'aggravante valutativa (es. bene destinato a pubblico servizio) è ammissibile se l'imputazione descrive elementi fattuali sufficientemente chiari da permettere all'imputato di comprendere e difendersi (es. allaccio diretto alla rete dell'ente gestore).
- Il Pubblico Ministero può esercitare il potere di contestazione suppletiva (art.517 c.p.p.) anche nella prima udienza utile successiva al periodo transitorio introdotto dalla riforma (art.85 d.lgs.150/2022), per ripristinare la procedibilità d'ufficio quando l'assenza di udienze nel periodo 30.12.2022-30.3.2023 ha impedito un intervento precedente.
- Il giudice non deve automaticamente dichiarare "improcedibilità ora per allora" quando la sopravvenuta mancanza della querela sia superabile con una contestazione suppletiva tempestivamente esercitata dal P.M.; occorre valutare la possibilità effettiva di adeguare l'imputazione nel contraddittorio in udienza.
- Le modifiche dell'imputazione devono essere notificate secondo l'art.520 c.p.p.; la mancata notifica può determinare nullità e richiedere la rinnovazione del giudizio in diversa composizione.
- Nelle ipotesi transitorie di riforma della procedibilità, va operata una lettura coordinata tra norme sostanziali e processuali (es. art.85 d.lgs.150/2022 e art.517 c.p.p.) per non comprimere illegittimamente il potere/dovere del P.M. e il principio di obbligatorietà dell'azione penale.
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