Cassazione Civile, Ordinanza n. 34236/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva agito per ottenere il pagamento del compenso per prestazioni di assistenza e consulenza, giudiziale e stragiudiziale, rese in favore di una società. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, escludendo una parte del compenso perché l'attività era stata ritenuta svolta in violazione del dovere di diligenza professionale, un'altra parte per difetto di prova dell'attività effettivamente svolta, e liquidando solo le prestazioni dimostrate. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice avesse accertato una sua responsabilità professionale in assenza di domanda della controparte e che, comunque, la linea processuale seguita fosse non implausibile; 2) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione all'esclusione di parte del compenso per asserita mancanza di prova; 3) omesso esame della documentazione prodotta a sostegno della domanda e dell'attività svolta; 4) illegittimità della compensazione delle spese, nonostante l'accoglimento parziale della domanda.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale non avesse affermato una responsabilità professionale in senso tecnico senza domanda, ma avesse semplicemente valutato la concreta attività svolta dal professionista e la sua non conformità ai doveri di diligenza, escludendo il compenso per quella parte delle prestazioni. Quanto alle censure sulla prova e sull'esame dei documenti, la Corte ha osservato che esse miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Anche il motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile, poiché la compensazione era giustificata dalla soccombenza reciproca ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi del DPR n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
è invocato dal ricorrente per sostenere che il tribunale avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito si è limitato a valutare la concreta attività professionale ai fini del compenso
art. 380-bis c.p.c.
viene richiamato per la proposta del relatore di definizione del ricorso in camera di consiglio, poi condivisa dal collegio
art. 92, comma 2, c.p.c.
la Corte ribadisce che la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, poiché l'apprezzamento delle risultanze istruttorie è riservato al giudice di merito.
- La contestazione del compenso del professionista può essere fondata non solo sulla mancata prova dell'attività svolta, ma anche sulla valutazione della concreta condotta tenuta nello svolgimento dell'incarico, se ritenuta non conforme ai doveri di diligenza professionale.
- Il giudice di merito non è tenuto a esaminare e confutare singolarmente ogni documento o deduzione difensiva, essendo sufficiente una motivazione che indichi le ragioni del convincimento e che sia logicamente coerente.
- La compensazione delle spese per soccombenza reciproca rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una proporzione matematica tra importi domandati e importi riconosciuti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34129/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34130/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34131/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34133/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34134/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34135/2022 del 21/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →