Cassazione Penale, Ordinanza n. 01180/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva pronunciato condanna per il reato di evasione, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente contestava: il giudizio di responsabilità; la qualificazione giuridica dei fatti; il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la ritenuta recidiva; la dosimetria della pena; il diniego delle circostanze attenuanti generiche e di ogni altro beneficio di legge; la mancata sostituzione della pena. La Corte rileva che tali censure riproducono questioni già esaminate dai giudici di merito, mirano in sostanza a ottenere una diversa valutazione delle prove e una nuova ricostruzione dei fatti, e risultano anche generiche perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
reato previsto dall'art. 385 cod. pen.
È la base della condanna confermata in appello; la Corte si limita a prendere atto che la sentenza impugnata riguardava il delitto di evasione.
art. 131-bis c.p.
causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
La deduzione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta inammissibile insieme alle altre censure.
Cassa delle ammende
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna al pagamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito.
- Le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla recidiva, sulle attenuanti generiche, sulla dosimetria della pena e sui benefici di legge devono essere sorrette da una critica specifica e argomentata alla motivazione impugnata; in difetto, il ricorso è generico e quindi inammissibile.
- La deduzione relativa alla particolare tenuità del fatto non può superare il vaglio di ammissibilità se formulata in modo apodittico o svincolato dalle ragioni poste a base della decisione di merito.
Come è indicizzato
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