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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14750/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo ha altresì condannato al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello ha confermato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998, rideterminando la pena finale, dopo la riduzione per il giudizio abbreviato, in otto mesi di reclusione. Il ricorso per cassazione ha investito esclusivamente la motivazione sulla quantificazione della pena finale. In particolare, la censura lamentava la determinazione del trattamento sanzionatorio, ma non conteneva specifiche contestazioni sulla scelta di escludere le circostanze attenuanti generiche, già concesse in primo grado e poi negate in appello su impugnazione del Procuratore generale territoriale. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza del tutto generica e manifestamente infondata, osservando che i giudici di merito avevano applicato il minimo edittale di un anno di reclusione, operando poi la riduzione per il rito abbreviato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998

    disposizione incriminatrice richiamata per la ritenuta responsabilità penale dell'imputato; la sentenza non ne esplicita il contenuto oltre il riferimento al reato contestato.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato solo indirettamente nei fatti processuali come fonte delle circostanze attenuanti generiche concesse in primo grado e negate in appello; la Corte rileva che sul punto non è stata proposta alcuna censura specifica.

  • art. 606 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma il controllo della Corte riguarda una doglianza di legittimità sulla motivazione, ritenuta generica e manifestamente infondata; non si ricava tuttavia una specifica interpretazione della norma.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di elementi per escludere la colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che contesti in modo generico la quantificazione della pena, senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione del giudice di merito.
  • Quando la pena sia stata determinata nel minimo edittale e successivamente ridotta per effetto del rito abbreviato, non è censurabile in cassazione la quantificazione sanzionatoria in assenza di puntuali allegazioni su errori di calcolo o di criterio.
  • La mancata proposizione di doglianze specifiche sul punto della negazione delle circostanze attenuanti generiche impedisce di devolvere validamente alla Corte di cassazione tale profilo.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleImmigrazione
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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