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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8160/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che aveva rigettato l'appello cautelare contro l'ordinanza del G.I.P. di Lagonegro che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per plurime violazioni (c.d. frode carosello) previste dal d.lgs. 10 marzo 2000, n.74. Il ricorrente deduceva manifesta illogicità della motivazione: sosteneva che il pericolo di inquinamento probatorio poteva essere valutato solo rispetto agli stessi fatti e allo stesso imputato e che il Tribunale avrebbe fondato la misura su fatti diversi o su elementi (come l'art.416 c.p. relativo all'associazione) poi esclusi; contestava inoltre la mancata indicazione delle prove concretamente a rischio e la non necessità della misura in presenza di indagini già “cristallizzate” e della richiesta di rito abbreviato "secco". Infine censurava il riconoscimento del pericolo di reiterazione dei reati come fondato su mere congetture e non sul concreto rischio, anche in ragione della cessata operatività delle società coinvolte.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che le contestazioni al Paiano permangono integralmente coincidenti con quelle che hanno giustificato la misura cautelare e che la richiesta di giudizio abbreviato non era ancora stata accolta, per cui non escludeva il periculum. Sul punto dell'inquinamento probatorio la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva più volte tentato di vanificare l'attività investigativa una volta a conoscenza dei controlli, circostanza non adeguatamente contestata. Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che ha evidenziato l'elevata capacità criminale del Paiano, la struttura sofisticata del sistema fraudolento, l'uso di professionisti e prestanome e la capacità di sostituire i complici; inoltre intercettazioni hanno mostrato tentativi di riorganizzare l'attività fraudolenta fino a novembre 2022. Conseguentemente è stata pronunciata l'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 (frode fiscale)

    Le condotte contestate rientrano nelle violazioni previste dal d.lgs. n.74/2000; tali fattispecie costituiscono il fondamento della misura cautelare per frode carosello.

  • art. 416 c.p. (associazione per delinquere)

    L'ordinanza di riesame aveva preso in considerazione il riferimento all'art.416 c.p. per valutare esigenze cautelari (soprattutto la reiterazione), ma la Corte ha osservato che l'eventuale esclusione dell'associazione non pregiudica la sussistenza del pericolo di reiterazione fondato su altri elementi.

  • art. 616 c.p.p. (onere delle spese e sanzione per ricorso inammissibile)

    Applicata per disporre che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma alla Cassa delle ammende in ragione dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi per attribuire colpa al ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il pericolo di inquinamento probatorio può essere ritenuto sussistente anche se le indagini appaiono in larga parte "cristallizzate", quando vi siano elementi concreti che indicano tentativi dell'imputato di vanificare le investigazioni o di ostacolare la raccolta delle prove.
  • La valutazione dell'identità dei fatti fra provvedimento genetico e successivi stralci/riassetti processuali è essenziale: se le stesse contestazioni permangono nel procedimento, la misura cautelare può mantenere la sua ragion d'essere.
  • L'esclusione di una specifica contestazione (es. associazione per delinquere) non esclude automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari se altri elementi dimostrano comunque il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • Il rischio di reiterazione può fondarsi non solo sulla capacità di compiere lo stesso reato con gli stessi coindagati, ma anche sulla dimostrata attitudine dell'imputato a riorganizzare il sistema delittuoso avvalendosi di nuovi prestanome o soggetti intercambiabili.
  • La semplice richiesta di rito abbreviato, finché non sia formalmente accolta e fino all'esercizio delle facoltà difensive nel giudizio, non elimina automaticamente le esigenze cautelari se permangono elementi concreti di pericolo.

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