Cassazione Penale, Sentenza n. 44619/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per omicidio stradale sostenendo due violazioni di legge: 1) violazione dell'art. 141, commi 1 e 2, d.lgs. n. 285/1992 (regime di velocità) perché la Corte di appello avrebbe ritenuto che dovesse avere un controllo del veicolo anche rispetto ad eventi imprevedibili, nonostante la velocità molto ridotta dell'autocisterna (circa 2 km/h), l'impossibilità di avvistare il pedone e la grave imprudenza di quest'ultimo nell'attraversare fuori dalle strisce; 2) omissione di perizia tecnica, richiesta in sede di merito, poiché il ricorrente riteneva gli elementi probatori insufficienti e la motivazione sul punto "scarsamente motivata".
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e non contraddittoria: il conducente doveva adottare maggiore cautela in centro abitato e avrebbe dovuto essere in grado anche di fermarsi in caso di scarsa visibilità; la vittima era già a circa metà carreggiata e non era "spuntata dal nulla". I giudici di merito avevano peraltro riconosciuto la velocità contenuta del mezzo e valutato il concorso di colpa della vittima, applicando il comma 7 dell'art. 589-bis c.p.; la Cassazione ha ritenuto non necessaria la perizia in presenza di ampio materiale istruttorio (testimoni, relazione di polizia, filmati, dichiarazioni dell'imputato). Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), art. 141, commi 1 e 2
"entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile"
Il giudice ha interpretato la norma come imponente al conducente in centro abitato l'obbligo di adottare tutte le cautele fino all'arresto se la visibilità è insufficiente; la bassa velocità non esonera dall'obbligo di fermarsi se l'ostacolo era prevedibile
codice penale, art. 589-bis, comma 7
Riconosciuto il concorso di colpa della vittima per attraversamento imprudente fuori dalle strisce, con conseguente applicazione della specifica ipotesi mitigatrice prevista dal comma 7
codice di procedura penale, art. 616
Disposta la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2005, Ricci)
"La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale"
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'appello non richiede automaticamente la rinnovazione dell'istruttoria; la perizia è necessaria solo se il giudice non può decidere sulla base degli atti già acquisiti
Massime di principio
- In centro abitato il conducente deve adottare misure di cautela particolarmente rigorose e, se la visibilità è incerta, può essere tenuto a fermarsi anche a bassa velocità
- La bassa velocità del veicolo non esclude automaticamente la responsabilità se l'ostacolo (pedone) era prevedibile e già presente nella carreggiata
- Il comportamento imprudente del pedone può concorrere a ridurre la responsabilità del conducente (applicazione del comma 7 dell'art. 589-bis), ma non necessariamente esclude la responsabilità penale del conducente
- La nomina di una perizia tecnica è discrezionale: non è obbligatoria quando il giudice ritiene di poter decidere sulla base di adeguato materiale probatorio (testimonianze, filmati, atti di polizia)
- La Corte d'appello e la Cassazione richiedono motivazioni chiare e coerenti; la discrezionalità valutativa dei giudici di merito è rispettata salvo illogicità o contraddittorietà manifesta
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