Cassazione Penale, Sentenza n. 2063/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/03/2021 che aveva rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. avverso il provvedimento del 03/02/2021 con il quale la Corte di appello aveva negato l'applicazione del beneficio dell'indulto concesso per la pena inflitta con sentenza del 12/02/2007 dal Tribunale di Roma. Il ricorrente deduceva errore di diritto e vizio di motivazione: sosteneva che i reati per cui era stato condannato con sentenza del 24/10/2011 (bancarotta) erano stati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge 31/07/2006 n. 241 e che, inoltre, le singole fattispecie non comportavano pene superiori a due anni, per cui non sussisterebbe l'ostatività prevista dall'art. 1, comma 3, legge n. 241/2006.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: (i) la pena per il reato più grave inflitta al ricorrente è pari ad anni due di reclusione, perciò non è "inferiore" alla soglia indicata dall'art. 1, comma 3, legge n. 241/2006; (ii) la giurisprudenza consolidata e la ricostruzione dottrinale e costituzionale impongono di considerare, ai fini dell'indulto e dell'individuazione del momento di consumazione del reato quando sia richiesta una condizione obiettiva di punibilità (come la sentenza dichiarativa di fallimento), la data in cui tale condizione si verifica (qui: la data della sentenza dichiarativa di fallimento). Ne consegue che la condanna del 24/10/2011 rientra nel quinquennio rilevante e costituisce ostacolo alla concessione dell'indulto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 667 cod. proc. pen.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina l'opposizione avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione; il ricorso ex art. 667 è stato ritenuto manifestamente infondato e quindi inammissibile
legge 31 luglio 2006, n. 241
art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241
Stabilisce che l'indulto non spetta per i "delitti non colposi per i quali il soggetto riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad anni due"; la Corte interpreta la soglia nel senso che una pena pari a due anni rientra nella fattispecie ostativa
codice penale
art. 174, artt. 158 e 44, art. 174, comma terzo richiamato
Art. 44 (condizioni obiettive di punibilità) e art. 158 (decorrenza della prescrizione quando la punibilità dipende da una condizione) vengono richiamati per sostenere che la condizione obiettiva (es. sentenza dichiarativa di fallimento) fa parte della fattispecie da considerare ai fini della consumazione e della rilevanza temporale per istituti come l'indulto
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)
art. 216, comma 1, n. 1 e art. 223 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Norme che configurano i reati fallimentari (bancarotta); la Corte considera che la rilevanza ai fini dell'indulto va valutata rispetto alla data della sentenza dichiarativa di fallimento
codice di procedura penale
art. 8 cod. proc. pen.; art. 616 cod. proc. pen.
Art. 8 richiamato sul concetto di consumazione e luogo del reato; art. 616 C.P.P. è applicato per la condanna alle spese e al versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Costituzione
art. 27, comma primo; art. 79, comma terzo
Richiami costituzionali usati per giustificare la lettura secondo cui la responsabilità penale è personale e per collegare le regole sull'amnistia/indulto alla data di verificazione della condizione di punibilità
Massime di principio
- Quando la punibilità di un reato dipende da una condizione obiettiva (es. la sentenza dichiarativa di fallimento nei reati fallimentari), ai fini di istituti temporali o soglie (indulto, amnistia, decorrenza della prescrizione) rileva il momento in cui quella condizione si realizza, non necessariamente la data della condotta materiale.
- Ai fini dell'applicabilità dell'indulto previsto dalla legge n. 241/2006, va considerata la pena prevista/irrogata per il reato più grave: una pena pari a due anni è considerata non inferiore alla soglia ostativa di "anni due" indicata dall'art. 1, comma 3.
- In presenza di più condanne o fattispecie, il giudice valuta la rilevanza ai fini dell'indulto considerando la fattispecie più grave e la data in cui si è completata la fattispecie (compresa la condizione obiettiva di punibilità).
- Le questioni interpretative contrarie al consolidato orientamento di legittimità hanno scarse probabilità di successo in sede di ricorso; è essenziale articolare motivi nuovi e fondati sul diritto e sui fatti per superare l'accertamento di inammissibilità.
- Chi propone ricorso infondato o manifestamente inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio di esborsi prima di proporre impugnazioni deboli.
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