Sentenza n. 1229/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 206/2025 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 206/2025 del Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal giudice civile. Il decreto era munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., emanato il 22 agosto 2025, ed era stato notificato al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante la notifica e la scadenza del termine, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza in ragione della perdurante inadempienza del Ministero rispetto a un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare integrale esecuzione al decreto entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario, se non già pagate, nonché quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta, su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, da attivare entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 600 euro oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato se versato e distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà costituisce il titolo civile esecutivo del quale è stata chiesta l'attuazione nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- La mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione, di un decreto ingiuntivo munito di decreto di esecutorietà e regolarmente notificato, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione, legittima il creditore a proporre giudizio di ottemperanza.
- In sede di ottemperanza a un decreto ingiuntivo esecutivo, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, imputando nel comando esecutivo anche le somme dovute per le spese legali liquidate nel giudizio civile e in quello di ottemperanza, al netto di quanto già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivare su istanza del creditore in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
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