Cassazione Civile, Ordinanza n. 37644/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un soggetto, rimasto coinvolto in un incidente stradale del 27 febbraio 2002 mentre era alla guida di un ciclomotore, aveva agito in giudizio contro il conducente dell’altro mezzo e contro la compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni personali. Il Tribunale aveva accolto la domanda, attribuendo al danneggiato una corresponsabilità nella causazione del sinistro nella misura di due terzi e un concorso colposo nell’aggravamento del danno per non aver indossato il casco protettivo, con conseguente condanna risarcitoria ridotta. La Corte d’appello aveva poi parzialmente riformato la decisione, quantificando il risarcimento in misura diversa e più elevata. In cassazione il danneggiato ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma la Suprema Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d’ufficio, su eccezione della controricorrente, l’improcedibilità del ricorso per tardivo deposito oltre il termine di venti giorni dall’ultima notificazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, rilevando che la notificazione del ricorso era avvenuta l’8 gennaio 2020, mentre il deposito in cancelleria era stato eseguito solo il 5 febbraio 2020, oltre il termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c., scaduto il 28 gennaio 2020. Di conseguenza non sono state esaminate le censure di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, comma 1, c.p.c.
il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto
il mancato deposito del ricorso nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione determina improcedibilità del ricorso per cassazione
artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.
sono richiamati per la trattazione in camera di consiglio e per la proposta di definizione in rito
art. 380 bis, comma 2, c.p.c.
consente il deposito di memoria da parte del controricorrente nel procedimento camerale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
l’ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, nei limiti in cui sia dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso entro il termine di legge, decorrente dall’ultima notificazione alle parti resistenti, è condizione di procedibilità: il deposito tardivo comporta la declaratoria di improcedibilità senza esame dei motivi.
- La verifica della procedibilità è preliminare e assorbente rispetto a qualunque censura di merito, anche se la parte resistente abbia espressamente eccepito il vizio processuale.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna alle spese secondo soccombenza e può determinare, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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