Cassazione Penale, Sentenza n. 22547/2024 del 04/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 455 c.p. in relazione alla detenzione di tre banconote da 50 euro contraffatte, delle quali aveva tentato di spendere almeno una. Ha proposto ricorso articolando tre motivi: (1) mancata acquisizione in atti delle banconote sequestrate come prova decisiva per valutare l'eventuale "grossolanità" della contraffazione; (2) vizio di motivazione per presunta contraddittorietà della Corte d'appello che, dopo avere disposto d'ufficio l'acquisizione delle banconote con ordinanza, avrebbe poi implicitamente revocato tale acquisizione senza adeguata motivazione; (3) erronea applicazione della legge penale perché il giudice di appello avrebbe rifiutato di riconoscere le attenuanti generiche nonostante l'offerta di risarcimento dell'imputato, ritenuta inidonea nelle modalità di esecuzione indicate (riferimento a 162-ter). Successivamente la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per vizi formali (mancata firma digitale dei difensori sugli allegati), il ricorrente impugnava tale ordinanza e la Corte di legittimità annullava parzialmente l'ordinanza consentendo il prosieguo sul secondo motivo; il ricorrente ha poi proposto nuovi motivi, tra cui la riedizione della mancata acquisizione delle banconote.
La decisione
La Corte di legittimità ha esaminato esclusivamente il secondo motivo (gli altri motivi già erano stati ritenuti inammissibili). Ha ritenuto il motivo infondato (in parte anche generico o inammissibile): la revoca implicita o esplicita della precedente ordinanza di assunzione di prova non è di per sé illegittima se la motivazione del giudice dimostra che la prova sarebbe superflua alla luce del compendio probatorio esistente. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la non necessità dell'acquisizione materiale delle banconote, richiamando il verbale di sequestro (che evidenziava l'identità del numero di serie) e l'accertamento tecnico relativo alla mancanza di filigrana tramite apparecchiatura a luce ultravioletta. Il motivo nuovo è stato ritenuto inammissibile come riedizione di motivi già giudicati inammissibili. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente (alle spese processuali, come risultante dalla formulazione tipica del dispositivo).
Norme richiamate
art. 455 c.p.
Norma penale sul delitto di introduzione nello Stato e commercio di monete falsificate; qui applicata per la detenzione e l'intenzione di spendere banconote contraffatte.
art. 24, L. n. 176/2020 (commi richiamati: 6-bis, 6-sexies)
Norme relative alla trasmissione telematica degli atti e ai requisiti formali (es. firma digitale dei difensori sugli allegati). La mancata apposizione della firma digitale sugli allegati può determinare l'inammissibilità del ricorso; tuttavia l'irregolarità può riguardare soltanto specifici allegati e non necessariamente tutto l'atto qualora sia possibile isolare motivi non affetti dal vizio.
art. 23, L. n. 176/2020
Richiamato dalla Corte territoriale per dichiarare l'inammissibilità di parti del ricorso per vizi formali di trasmissione telematica.
art. 606 lett. d) c.p.p.
Previsto per l'eccezione di cui all'articolo, è stato utilizzato dal difensore per introdurre la censura sulla mancata acquisizione delle banconote come motivo nuovo in Cassazione; la Corte ha ritenuto tale motivo nuovo inammissibile se si tratta della riedizione di censure già giudicate inammissibili.
art. 162-ter (richiamato nella motivazione difensiva)
Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità dell'offerta di risarcimento ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che il giudice di merito può valutare l'effettiva idoneità delle modalità esecutive dell'offerta ai fini dell'apprezzamento delle attenuanti.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 34730 del 12/07/2011 (Allalo, Rv. 251112)
Principio secondo cui la revoca (implicita o esplicita) dell'ordine di integrazione dell'istruttoria non è automaticamente illegittima; rileva la coerenza e la tenuta del ragionamento probatorio del giudice.
Massime di principio
- La revoca implicita o esplicita di una precedente ordinanza che disponeva acquisizioni probatorie non è automaticamente illegittima: conta la motivazione del giudice che deve dimostrare perché la prova si è rivelata superflua alla luce del materiale probatorio già raccolto.
- La mancata acquisizione materiale di un elemento probatorio (es. banconote sequestrate) non invalida automaticamente la decisione se altri elementi documentali e tecnici (verbali di sequestro, rilievi tecnici come l'accertamento a luce ultravioletta, riscontro dei numeri di serie) consentono di stabilire la contraffazione e la sua natura.
- L'identità del numero di serie tra banconote può essere elemento indiziario rilevante ma non, di per sé, prova della "grossolanità" del falso: la valutazione tecnico-giurisdizionale sulla gravità della contraffazione richiede elementi specifici (es. assenza di filigrana, caratteristiche rilevabili con strumenti tecnici).
- I vizi formali nella trasmissione telematica (es. mancanza di firma digitale su allegati) possono comportare l'inammissibilità di parti del ricorso; tuttavia il vizio può riguardare soltanto gli allegati interessati e il giudice di merito o di legittimità può isolare i motivi non affetti dal vizio.
- Le censure nuove introdotte in Cassazione che siano mera riedizione di motivi già dichiarati inammissibili dal giudice di merito sono normalmente inammissibili.
- Perché un'offerta di risarcimento incida sull'apprezzamento delle attenuanti generiche, la sua efficacia e modalità di esecuzione devono risultare concretamente idonee e verificabili: il giudice di merito può valutare l'attendibilità e l'adeguatezza dell'adempimento offerto.
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