Cassazione Penale, Ordinanza n. 31210/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che il ricorso censurava l'affermazione di responsabilità per il reato contestato, ma la Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze generiche e meramente riproduttive di censure già esaminate in appello. In particolare, il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato i presupposti della fattispecie incriminatrice e, quanto al concorso dell'imputato, aveva ritenuto che egli avesse controllato i movimenti degli operanti e avesse fornito indicazioni al conducente della vettura, ponendo in essere una condotta oppositiva.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
la Corte richiama la fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale e ritiene integrati i presupposti della norma anche in relazione alla responsabilità concorsuale dell'imputato
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della resistenza a pubblico ufficiale, può assumere rilievo anche una condotta concorsuale che, pur non consistendo nella materiale aggressione, si traduca nel controllo dei movimenti degli operanti e nel fornire indicazioni operative a chi realizza l'azione oppositiva.
- La motivazione di merito che dia conto in modo puntuale e logico dei presupposti della fattispecie incriminatrice è idonea a sorreggere la condanna e a rendere generiche le doglianze non calibrate su di essa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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