Sentenza del 08/03/2024 n. 6966 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava la decisione della CTR sostenendo: (1) errata applicazione delle norme sulla prescrizione (art. 15 D.Lgs. n. 504/1995 e art. 3 L.R. Campania n. 28/2003), poiché la legge regionale non richiamerebbe chiaramente la normativa sulle accise; (2) che non si trattava di omessa dichiarazione perché era stata presentata regolare dichiarazione alle Dogane di Salerno, per cui il termine di prescrizione sarebbe dovuto decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione; (3) che la Regione avrebbe potuto conoscere i fatti già dal 2006 in quanto la dante causa aveva inviato la dichiarazione prescritta il 30 gennaio di quell'anno.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso il merito accogliendo il ricorso originario. Ha ritenuto prevalente la disciplina e la giurisprudenza dell'Unione europea (ordinanza Corte di Giustizia C-255/20 del 9.11.2021) che ha dichiarato che l'IRBA è incompatibile con la direttiva 2008/118/CE (mancanza di "finalità specifica"). Pur prendendo atto dell'abrogazione nazionale della disciplina IRBA (Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 628) la Corte ha applicato il principio di supremazia del diritto UE e ha disapplicato la normativa nazionale contrastante, concedendo ragione al contribuente. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1995, n. 504, art. 15
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di disciplina delle accise/prescrizione; la Corte ha ritenuto irrilevante la pretesa applicazione formale rispetto al criterio di compatibilità con il diritto UE, che prevale.
L.R. Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3
Norma istitutiva dell'IRBA nella Regione Campania; la Corte ha considerato che, benché normativa regionale disciplinasse il tributo, la compatibilità con la direttiva UE è decisiva e la normativa regionale non può resistere al giudizio di incompatibilità comunitaria.
L. 14 giugno 1990, n. 158, art. 1
Norma statale che ha dato la delega e quadro alle regioni per tributi propri; richiamata a contestualizzare l'origine normativa dell'IRBA.
D.Lgs. 15 novembre 1990/390? (richiamato D.Lgs. n. 390 del 1990, art. 17)
Ha riconosciuto alle regioni la facoltà di istituire imposte regionali sulla benzina; però la Corte sottolinea che tale potestà non esime la normativa nazionale/regionale dal rispetto delle direttive UE.
L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 13
Norma operativa sulle modalità di versamento e sui soggetti obbligati; citata per descrivere il meccanismo di gestione dell'IRBA, ma la Corte rileva che anche disposizioni gestionali non possono rendere compatibile una imposta contraria all'UE.
L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), art. 1, comma 628
"fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte"
Abroga le norme sull'IRBA a decorrere 1.1.2021 ma salva gli effetti delle obbligazioni già insorte; la Corte spiega che tale norma non impedisce al giudice nazionale di disapplicare la normativa incompatibile con la direttiva UE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, salvo questioni relative a rapporti definitivamente esauriti o a limiti di prescrizione/decadenza.
Direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2
Stabilisce che tributi ulteriori sui prodotti sottoposti ad accisa sono ammissibili solo se il gettito è vincolato a una finalità specifica; la Corte di Giustizia ha interpretato restrittivamente questa clausola, ritenendo che l'IRBA non soddisfi tali requisiti.
Direttiva 92/12 (art. 3, par. 2 richiamata nella questione C-255/20)
Richiamata nel rinvio pregiudiziale per la corretta interpretazione delle norme UE in materia di accise e tributi accessori; la Corte ha valutato la compatibilità dell'IRBA con le regole UE sulle accise.
Ordinanza Corte di Giustizia CE, causa C-255/20 (9 novembre 2021)
Pronuncia essenziale: l'IRBA è incompatibile con la direttiva 2008/118/CE perché non ha una "finalità specifica" e non è concepita nella struttura per perseguirla; tale pronuncia ha valore vincolante e retroattivo e impone la disapplicazione della normativa nazionale incompatibile.
Giurisprudenza Corte di Giustizia (es. Statoil Fuel & Retail, C-553/13, sent. 5 marzo 2015)
Fornisce i criteri interpretativi sulla nozione di "finalità specifica" e sulla necessità che l'imposta abbia struttura finalizzata (es. aliquote elevate per scoraggiare consumo) per rientrare nell'art.1, par.2 della direttiva 2008/118.
Cass. Sez. U. n. 13676/2014 e altre sentenze di Cassazione
Richiamate per il principio secondo cui la dichiarazione di illegittimità comunitaria ha efficacia retroattiva salvo limiti dei rapporti esauriti (prescrizione/decadenza).
Massime di principio
- Il giudice nazionale deve disapplicare norme nazionali o regionali incompatibili con il diritto dell'Unione: una sentenza o ordinanza della Corte di Giustizia che individua l'incompatibilità prevale e può determinare l'accoglimento del ricorso del contribuente anche se la norma nazionale è stata abrogata successivamente.
- L'abrogazione nazionale della disciplina (es. Legge di Bilancio 2021) che "salva" le obbligazioni già insorte non impedisce automaticamente al giudice di applicare il primato del diritto UE; la disapplicazione è possibile salvo che i rapporti siano definitivamente esauriti per effetto di prescrizione o decadenza.
- Per valutare la legittimità di una imposta regionale su prodotti gravati da accisa occorre verificare se l'imposta abbia una "finalità specifica" ai sensi della direttiva 2008/118/CE: la semplice destinazione del gettito al bilancio regionale non è di per sé sufficiente.
- Questioni processuali quali decorrenza della prescrizione o presentazione della dichiarazione sono rilevanti, ma subordinate alla verifica preliminare di compatibilità UE della norma: se la norma è disapplicata, le contestazioni fondate su quella norma si risolvono a favore del contribuente.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe contestare sia (a) la compatibilità sostanziale della norma con il diritto UE sia (b) gli aspetti particolari di fatto (presentazione della dichiarazione, conoscibilità dei fatti dall'amministrazione, decorrenza della prescrizione), perché entrambi i profili possono influire sull'esito.
- La pronuncia della Corte di Giustizia può avere efficacia retroattiva; tuttavia, i termini di prescrizione/decadenza e i rapporti già definiti possono limitare il diritto al rimborso o all'annullamento dell'accertamento.
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