Sentenza n. 4779/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 3169/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro i pareri negativi relativi a una pratica di sanatoria edilizia e contro gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e concessionaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato i pareri negativi espressi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da Autostrade per l’Italia nell’ambito della pratica di sanatoria relativa alla riduzione di un parcheggio autorizzato e alla realizzazione di un muretto in calcestruzzo destinato a impedire l’abbagliamento dei veicoli sull’autostrada A4. In primo grado erano stati impugnati anche il benestare ministeriale al rilascio del parere negativo e la conferma del parere negativo da parte della concessionaria. Il TAR aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti. In appello la società ha dedotto error in procedendo e in iudicando, errore, difetto di motivazione, contraddittorietà e omessa pronuncia, riproponendo inoltre i motivi già articolati in primo grado. Ha sostenuto che gli atti, pur qualificabili come pareri, fossero immediatamente lesivi e quindi autonomamente impugnabili.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ricordato che gli atti endoprocedimentali non sono normalmente impugnabili, salvo che siano immediatamente lesivi, come nel caso dei pareri vincolanti negativi, degli atti interlocutori che determinano un arresto procedimentale o degli atti soprassessori che rinviano a un evento futuro e incerto il soddisfacimento dell’interesse pretensivo. Tuttavia, nel caso concreto, i pareri si inserivano in un procedimento volto al rilascio di un provvedimento restrittivo, ossia il diniego di sanatoria, e non di un provvedimento ampliativo. Pertanto, prima dell’adozione dell’eventuale diniego di sanatoria e del successivo ordine di demolizione, la società non subiva una lesione attuale della propria sfera giuridica. Nessun obbligo di rimozione delle opere avrebbe potuto essere imposto prima dell’atto finale. La conferma della sospensione del procedimento da parte del Comune, in attesa del riesame del parere negativo, escludeva inoltre l’attualità della lesione. È stato quindi confermato il difetto di interesse al ricorso e l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
«udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato»; «modalità di collegamento da remoto in videoconferenza»
Disciplina lo svolgimento da remoto dell’udienza di smaltimento dell’arretrato; la norma è richiamata per la modalità di trattazione, non costituisce la base della decisione sull’interesse a ricorrere.
Massime di principio
- Gli atti endoprocedimentali sono normalmente privi di autonoma lesività e non sono immediatamente impugnabili, salvo che producano una lesione attuale e diretta, come nel caso di pareri vincolanti negativi, atti interlocutori determinanti un arresto procedimentale o atti soprassessori che rinviano a un evento futuro e incerto la decisione sull’interesse pretensivo.
- I pareri negativi espressi nell’ambito di un procedimento diretto all’adozione di un provvedimento restrittivo, quale il diniego di sanatoria, non sono autonomamente impugnabili quando non determinano ancora una lesione attuale della sfera giuridica dell’interessato.
- Nel procedimento di sanatoria edilizia, l’obbligo di rimozione delle opere non può essere imposto prima dell’adozione dell’eventuale diniego di sanatoria e del successivo ordine di demolizione; fino a quel momento manca l’interesse concreto e attuale all’impugnazione dei pareri endoprocedimentali negativi.
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