Cassazione Penale, Sentenza n. 33090/2026 del 08/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di computare, ai fini della misura di libertà controllata applicatagli il 22/01/2026, 195 giorni di precedente libertà vigilata, sostenendo che tale misura fosse stata eseguita senza valido titolo. Il Tribunale di Locri aveva rigettato l'istanza, ritenendo che la precedente libertà vigilata fosse stata legittimamente applicata e poi revocata a seguito di un riesame anticipato della pericolosità sociale, con cessazione della misura al momento del provvedimento del Magistrato di sorveglianza. Con unico motivo, la difesa ha dedotto l'erronea qualificazione della valutazione del Magistrato di sorveglianza come riesame intermedio, sostenendo che non vi fosse stata una preventiva verifica dell'attualità della pericolosità al momento della scarcerazione; ha inoltre lamentato l'omessa considerazione del parere del Procuratore generale territoriale, che avrebbe riconosciuto l'esecuzione della misura senza titolo, nonché l'omessa valutazione dell'estinzione della pena principale e della conseguente estinzione della misura di sicurezza ai sensi dell'art. 210, comma 1, c.p. La difesa ha infine sostenuto l'ammissibilità della fungibilità tra misure di sicurezza non detentive e, in subordine, ha chiesto il sollevamento di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, commi 1 e 2, c.p.p., per asserita violazione degli artt. 3, 27 e 31 Cost., nella parte in cui non consentirebbe il computo di misure non detentive limitative della libertà personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto insuperata la motivazione del Tribunale, secondo cui la precedente libertà vigilata era stata eseguita in presenza di un valido titolo e aveva cessato di operare per il venir meno dell'attualità della pericolosità sociale, sulla base della lettura del provvedimento del Magistrato di sorveglianza. La documentazione prodotta dalla difesa non dimostrava con certezza che la misura fosse stata eseguita senza titolo né che il provvedimento di estinzione riguardasse il medesimo titolo. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, osservando che la fungibilità prevista dall'art. 657 c.p.p. riguarda le pene detentive e le misure di sicurezza detentive e non può estendersi alle misure non detentive. La libertà vigilata, infatti, presuppone una valutazione attuale della pericolosità sociale e non può essere surrogata dall'espiazione di una misura analoga eseguita in epoca diversa e per differenti ragioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 657, comma 1, c.p.p.
tenore letterale del comma 1, ultima parte
La disciplina della fungibilità fa espresso riferimento alla custodia cautelare, alle pene espiate senza titolo e alle misure di sicurezza detentive; non prevede la fungibilità delle misure di sicurezza non detentive.
art. 657, comma 2, c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione alla disciplina della fungibilità e alla prospettata questione di legittimità costituzionale.
art. 679 c.p.p.
Richiamato dalla difesa con riferimento alla necessità della verifica della pericolosità sociale da parte del Magistrato di sorveglianza.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La Corte richiama l'onere di specifica indicazione degli altri atti del processo ai fini della deduzione del vizio di motivazione in sede di legittimità.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Richiamato, insieme all'art. 591 c.p.p., quale base della sanzione di inammissibilità quando il ricorso non individua specificamente gli atti processuali rilevanti.
art. 591 c.p.p.
Richiamato quale disposizione che concorre a fondare l'inammissibilità del ricorso privo della necessaria specifica indicazione degli atti.
art. 210, comma 1, c.p.
Invocato dalla difesa per sostenere l'estinzione della misura di sicurezza conseguente all'estinzione della pena principale; la Corte non accoglie l'argomento per l'incertezza sulla riferibilità del provvedimento al medesimo titolo.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno della questione di legittimità costituzionale sulla mancata fungibilità delle misure non detentive; la questione è ritenuta manifestamente infondata.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno della questione di legittimità costituzionale; la Corte non ravvisa un vincolo costituzionale a introdurre forme di fungibilità tra misure non detentive.
art. 31 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno della questione di legittimità costituzionale; la questione è ritenuta manifestamente infondata.
art. 186, comma 1, Cost.
null
art. 186, comma 1, Cost.
null
Massime di principio
- La disciplina della fungibilità prevista dall'art. 657 c.p.p. non consente di computare una misura di sicurezza non detentiva, quale la libertà vigilata, ai fini dell'esecuzione di un'altra misura non detentiva, anche quando entrambe comportino limitazioni della libertà personale.
- La libertà vigilata presuppone una valutazione dell'attualità della pericolosità sociale al momento della sua applicazione; tale esigenza non può essere sostituita dal precedente svolgimento della medesima misura in un'epoca diversa e per ragioni differenti.
- La cessazione della libertà vigilata a seguito del venir meno dell'attualità della pericolosità sociale non equivale all'accertamento che la misura sia stata originariamente applicata senza titolo.
- Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando non sia dimostrato, nel caso concreto, il presupposto fattuale cui la questione si riferisce, ossia l'esecuzione della precedente misura senza valido titolo.
- Il ricorso per cassazione che deduce un vizio di motivazione mediante il riferimento ad atti del processo deve indicare tali atti in modo specifico, attraverso la riproduzione, l'allegazione o una precisa localizzazione nel fascicolo; in mancanza, il ricorso è inammissibile se costringe la Corte a una lettura integrale degli atti.
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