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Ordinanza

Ordinanza n. 262/2026 - Bologna, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600965

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di proroga del servizio di ottimizzazione della flotta e noleggio a lungo termine senza conducente, nonché atti connessi, inclusa la lettera di invito relativa alla procedura per l'acquisizione del CIG dell'accordo quadro concernente la proroga

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determina con cui l'Azienda USL di Bologna ha disposto la proroga del servizio di ottimizzazione della flotta e noleggio a lungo termine di autoveicoli destinati al car sharing aziendale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre impugnato, ove occorrente, gli atti collegati e conseguenti, tra cui la lettera di invito relativa alla procedura finalizzata all'acquisizione del CIG dell'accordo quadro per la proroga del servizio. In sede cautelare ha rappresentato esigenze di riequilibrio del sinallagma contrattuale e la sussistenza di un pregiudizio derivante dagli atti contestati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le esigenze di riequilibrio del sinallagma contrattuale prospettate dalla società possano essere esaminate e definite nella decisione di merito. Non ha ravvisato, allo stato degli atti, elementi di pregiudizio grave e irreparabile idonei a giustificare la sospensione, rilevando che si tratta di questioni economiche, per definizione risarcibili, e che gli squilibri prospettati non risultano tali da rendere insostenibili i costi aziendali. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riferimento alla necessità di un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non deve essere concessa quando il pregiudizio prospettato consiste esclusivamente in conseguenze economiche suscettibili di integrale ristoro mediante risarcimento e non risultano allegati elementi idonei a dimostrare un danno grave e irreparabile.
  • Le questioni relative al riequilibrio economico del sinallagma contrattuale possono essere rinviate alla fase di merito quando, allo stato degli atti, lo squilibrio dedotto non appare tale da determinare costi aziendali insostenibili o un pregiudizio non adeguatamente riparabile.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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