Ordinanza n. 262/2026 - Bologna, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di proroga del servizio di ottimizzazione della flotta e noleggio a lungo termine senza conducente, nonché atti connessi, inclusa la lettera di invito relativa alla procedura per l'acquisizione del CIG dell'accordo quadro concernente la proroga
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determina con cui l'Azienda USL di Bologna ha disposto la proroga del servizio di ottimizzazione della flotta e noleggio a lungo termine di autoveicoli destinati al car sharing aziendale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre impugnato, ove occorrente, gli atti collegati e conseguenti, tra cui la lettera di invito relativa alla procedura finalizzata all'acquisizione del CIG dell'accordo quadro per la proroga del servizio. In sede cautelare ha rappresentato esigenze di riequilibrio del sinallagma contrattuale e la sussistenza di un pregiudizio derivante dagli atti contestati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le esigenze di riequilibrio del sinallagma contrattuale prospettate dalla società possano essere esaminate e definite nella decisione di merito. Non ha ravvisato, allo stato degli atti, elementi di pregiudizio grave e irreparabile idonei a giustificare la sospensione, rilevando che si tratta di questioni economiche, per definizione risarcibili, e che gli squilibri prospettati non risultano tali da rendere insostenibili i costi aziendali. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riferimento alla necessità di un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- La tutela cautelare non deve essere concessa quando il pregiudizio prospettato consiste esclusivamente in conseguenze economiche suscettibili di integrale ristoro mediante risarcimento e non risultano allegati elementi idonei a dimostrare un danno grave e irreparabile.
- Le questioni relative al riequilibrio economico del sinallagma contrattuale possono essere rinviate alla fase di merito quando, allo stato degli atti, lo squilibrio dedotto non appare tale da determinare costi aziendali insostenibili o un pregiudizio non adeguatamente riparabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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