Sentenza del 22/12/2016 n. 9692 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Fondi di investimento immobiliare - Società di gestione del risparmio - Responsabilità per l'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società di gestione contestava la legittimità dell'avviso di liquidazione notificato a suo carico, sostenendo di non essere più il soggetto tenuto a riceverlo poiché, dopo l'emissione dei provvedimenti giudiziari tassati, era stata sostituita da un'altra società di gestione del risparmio. La controversia riguardava quindi l'individuazione del soggetto legittimato a ricevere l'avviso relativo all'imposta di registro dovuta sul decreto ingiuntivo ottenuto a seguito di un ricorso presentato dalla stessa società nell'interesse del fondo.
La decisione
L'avviso di liquidazione è stato ritenuto legittimo. La società di gestione originaria era il soggetto che aveva sottoscritto l'atto introduttivo del procedimento e che aveva agito nell'interesse del fondo; pertanto, era legittimata a ricevere la notifica dell'avviso di liquidazione. La successiva sostituzione con un'altra società di gestione non ha inciso sulla validità della notifica né sulla riferibilità dell'obbligazione tributaria connessa all'atto giudiziario originariamente promosso.
Massime di principio
- Ai fini della notifica di un avviso di liquidazione relativo a un atto giudiziario, è rilevante il soggetto che ha promosso o sottoscritto l'atto tassato, anche se successivamente intervengono modifiche nella gestione del patrimonio o nella rappresentanza.
- La sostituzione della società di gestione del risparmio dopo l'emissione del provvedimento giudiziario non elimina automaticamente la legittimazione della società originaria a ricevere gli atti tributari collegati al procedimento da essa avviato.
- Quando una società di gestione agisce nell'interesse di un fondo immobiliare, la sua partecipazione formale al procedimento può essere sufficiente a individuare il destinatario della notifica tributaria, indipendentemente dalla titolarità sostanziale degli interessi economici del fondo.
- Per stabilire il corretto destinatario di un avviso relativo all'imposta di registro, occorre collegare l'obbligazione all'atto specifico e verificare chi lo abbia formato, sottoscritto o promosso, anziché considerare soltanto la situazione esistente al momento della notifica.
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