Sentenza del 26/05/2020 n. 843 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Decadenza - Principio della scissione e degli effetti della notifica atti tributari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva se fosse maturata la decadenza quinquennale o la prescrizione in relazione a un atto tributario notificato: l'atto era stato consegnato all'ufficio postale in data 29/12/2017 ma la effettiva consegna al destinatario è avvenuta il 18/01/2018. La questione riguarda il momento considerato rilevante per interrompere la decadenza/prescrizione e quindi la tempestività dell'impugnazione.
La decisione
La corte ha ritenuto applicabile il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica: per valutare la tempestività dell'interruzione della decadenza va considerato il momento in cui l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale (29/12/2017), non il momento in cui è stato ricevuto dal destinatario (18/01/2018). Di conseguenza non è maturata la decadenza quinquennale e l'impugnazione è tempestiva. Inoltre è stata rigettata l'eccezione di prescrizione: i termini di prescrizione per la riscossione dei tributi decorrono dalla data in cui il diritto di credito può essere fatto valere, ossia dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Norme richiamate
Cass. Civ. n. 18399/2009
Viene richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la notifica si considera perfezionata, ai fini dell'interruzione dei termini, nel momento in cui l'atto è consegnato all'ufficio postale o all'ufficiale giudiziario, indipendentemente dalla successiva presa in carico da parte del destinatario.
Cass. Civ. n. 17644/2008
Conferma la distinzione tra momento di consegna dell'atto al soggetto che opera la notificazione (postale o ufficiale) e momento di ricezione del destinatario, utile a preservare la parte dagli eventi non imputabili alla sua volontà.
Massime di principio
- Per interrompere termini di decadenza o prescrizione relativi a notifiche, conta la data di consegna dell'atto all'ufficio postale o all'ufficiale giudiziario, non la successiva data di presa in carico dal destinatario.
- La 'scissione' del momento perfezionativo tutela le parti da eventi estranei al loro controllo: la tempestività va dunque comprovata con prova della consegna al soggetto incaricato della notificazione.
- L'eccezione di prescrizione nel recupero dei tributi va valutata considerando che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il diritto di credito può essere fatto valere, normalmente dalla notifica dell'avviso di accertamento.
- In situazioni analoghe il contribuente deve custodire e produrre prova della data di consegna all'ufficio postale/ufficiale giudiziario (ricevute, raccomandate, attestazioni di deposito), mentre l'amministrazione deve dimostrare l'inesistenza di tale prova o una diversa causale di decorrenza dei termini.
- Per evitare controversie è buona prassi per chi notifica utilizzare mezzi tracciabili e registrare con precisione il momento di consegna al soggetto che esegue la notificazione.
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