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Sentenza

Sentenza n. 925/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 545 del 17 giugno 2024, a oggetto “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato. Ammissione candidati” e dei relativi allegati, nella parte in cui si dispone la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; B) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 722 del 1° agosto 2024 e dei relativi allegati, a oggetto “rettifica delibera n. 545 del 17/06/2024 avente ad oggetto «concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato» e contestuale rettifica degli allegati B e C”, nella parte in cui si conferma la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; C) della nota prot. 15358 del 9 luglio 2024 a oggetto “istanza accesso agli atti prot. n. 14444 del 26 giugno 2024”, nella parte in cui il direttore dell’UOC Risorse Umane ha confermato la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; D) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera c), si consente l’ammissione ai candidati in possesso di attività documentate presso studi professionali privati laddove tale previsione dovesse intendersi nel senso di prevedere una comminatoria di esclusione per l’ipotesi in cui il candidato non alleghi all’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti ulteriore documentazione a comprova; E) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera d), si richiede quale requisito specifico di partecipazione alla selezione l’“iscrizione all’Ordine Professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando”; F) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da POLLIOSO ANTONIO il 29\10\2025: A) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 605 del 4 luglio 2025, a oggetto “presa d’atto esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato e contestale approvazione della Graduatoria di merito”; B) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 648 del 30 luglio 2025 a oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” – Immissione in servizio; C) di tutti i verbali della commissione esaminatrice; D) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202404815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per due posti di Dirigente Avvocato e successivi atti di conferma, approvazione della graduatoria e immissione in servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dipendente pubblico di categoria C presso un’ASL, aveva dichiarato nella domanda di possedere oltre cinque anni di attività professionale forense e di essere stato iscritto all’albo degli avvocati dal 2011. Impugnava la propria esclusione, sostenendo che il bando non imponesse di allegare documentazione ulteriore rispetto all’autocertificazione dell’esperienza professionale; che l’attività forense dichiarata integrasse il requisito quinquennale; che l’Amministrazione avesse violato la disciplina sulle autocertificazioni e svolto un’istruttoria carente; che il riferimento, contenuto nella nota di riesame, alla mancanza dell’attualità dell’iscrizione all’albo costituisse motivazione postuma; e che fosse illegittima o da disapplicare la clausola del bando che richiedeva l’iscrizione all’Ordine professionale, salvo il caso dei dipendenti pubblici. Deduceva inoltre violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. 165/2001, del bando, del principio di autovincolo, del favor partecipationis, di ragionevolezza e proporzionalità. Con motivi aggiunti impugnava per illegittimità derivata l’approvazione della graduatoria, i verbali della commissione e l’immissione in servizio dei vincitori.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha interpretato la clausola del bando relativa alle esperienze lavorative presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca nel senso che tali esperienze dovessero essere sia documentate sia di contenuto analogo a quello del profilo di Avvocato oggetto del concorso, non essendo sufficiente la mera dichiarazione dell’esercizio della professione forense per oltre cinque anni. Il requisito non poteva essere verificato sulla base della sola iscrizione all’albo o dell’anzianità professionale, poiché occorreva dimostrare la concreta equivalenza delle attività svolte rispetto alle funzioni di Avvocato nell’amministrazione sanitaria. La mancata documentazione impediva di ritenere sussistente il requisito di partecipazione e legittimava l’esclusione. La documentazione non poteva essere prodotta successivamente, in sede di nomina dei vincitori, perché avrebbe integrato ex post la domanda e violato la par condicio tra i concorrenti. La nota di riesame non conteneva una motivazione postuma illegittima: costituiva un atto di conferma in senso proprio, adottato all’esito di nuova istruttoria e rinnovata ponderazione, con motivazione plurima, che aggiungeva alla carenza del requisito di cui alla lett. c) anche la mancanza del requisito relativo all’iscrizione all’albo di cui alla lett. d). Il TAR ha ritenuto comunque privo di utilità esaminare le censure contro quest’ultima clausola, poiché anche l’eventuale caducazione del requisito dell’iscrizione non avrebbe consentito al ricorrente di superare la distinta e autonoma carenza della documentazione sull’esperienza professionale. Gli atti successivi di approvazione della graduatoria e immissione in servizio non risultavano quindi affetti da illegittimità derivata. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 165/01 l’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuativa presso Enti o Pubbliche Amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o Istituti di Ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato per la durata di cinque anni

    La disposizione è richiamata nel bando quale base del requisito alternativo all’anzianità di servizio pubblico; le esperienze professionali devono essere documentate e avere contenuto analogo alle funzioni del profilo messo a concorso.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    Il ricorrente aveva utilizzato l’autocertificazione per dichiarare i requisiti, ma il giudice ha ritenuto che la mera dichiarazione non sostituisse la documentazione necessaria a comprovare la specifica equivalenza dell’esperienza professionale richiesta dal bando.

  • art. 18 l. 241/1990

    La censura relativa all’acquisizione d’ufficio e alle autocertificazioni è stata respinta, poiché il requisito professionale non risultava adeguatamente rappresentato e documentato nella domanda.

  • art. 97 Cost.

    La disposizione è invocata dal ricorrente in relazione a ragionevolezza, massima partecipazione e buon andamento, ma le relative censure sono state respinte.

  • art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. 165/2001

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente a sostegno della contestazione dei requisiti di accesso al pubblico impiego; il TAR non ha accolto la censura.

  • d.P.R. 483/1997

    Il ricorrente ne ha chiesto la disapplicazione in relazione al requisito dell’iscrizione all’albo, ma il TAR non ha esaminato nel merito tale censura, ritenendola priva di utilità per la permanenza dell’autonoma carenza del requisito professionale documentato.

Massime di principio

  • Quando una lex specialis richiede esperienze professionali documentate e di contenuto analogo a quello del profilo messo a concorso, la mera dichiarazione dell’anzianità professionale o della precedente iscrizione a un albo non è sufficiente: il candidato deve rappresentare e documentare elementi idonei a consentire la verifica concreta dell’equivalenza delle attività svolte.
  • La documentazione dei requisiti specifici di partecipazione deve risultare dalla domanda nei limiti e secondo le modalità stabilite dal bando; non è consentito integrare successivamente elementi essenziali non previamente rappresentati, neppure in sede di verifica dei requisiti dei vincitori, quando ciò alteri la par condicio tra i concorrenti.
  • L’amministrazione può adottare, a seguito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione, un atto di conferma in senso proprio del precedente provvedimento, corredandolo anche di una motivazione ulteriore o plurima, senza che ciò costituisca necessariamente integrazione postuma della motivazione originaria.
  • Quando l’esclusione da una procedura concorsuale è sorretta da una autonoma e sufficiente ragione, il giudice può non esaminare le censure rivolte contro un ulteriore requisito di partecipazione, se l’eventuale accoglimento di tali censure non consentirebbe comunque al candidato di ottenere l’ammissione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PA

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