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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01607/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte fallita)

La controversia

La parte ricorrente aveva ottenuto il rigetto, in sede di opposizione, della domanda di equa riparazione proposta ai sensi della legge Pinto per la durata ritenuta irragionevole di una procedura fallimentare iniziata nel 2003 e chiusa nel 2020, dunque protrattasi per circa 17 anni. La Corte d'appello aveva escluso il diritto all'indennizzo ritenendo che il comportamento della fallita, sia anteriore sia durante la procedura, integrasse le ipotesi ostative di cui all'art. 2, comma 2-quinquies, l. n. 89/2001, perché avrebbe agito in danno dei creditori occultando o sottraendo beni, avviando tardi e con documentazione incompleta le iniziative recuperatorie, e aveva inoltre richiamato l'art. 2, comma 2-septies, l. n. 89/2001 per assumere l'insussistenza del danno in presenza di vantaggi patrimoniali conseguiti dalla parte. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione si deduceva violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001, sostenendo che la durata ragionevole di una procedura fallimentare non può eccedere i sei anni e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non rileva il comportamento tenuto dal fallito prima dell'apertura del fallimento, né la sua inerzia durante la procedura, essendo egli sostanzialmente assoggettato a una posizione passiva. La ricorrente contestava quindi che le condotte valorizzate dal giudice di merito potessero escludere il diritto all'equa riparazione per una procedura durata 17 anni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il comportamento della parte assume rilievo, ai fini dell'esclusione o della riduzione dell'indennizzo Pinto, solo se abbia determinato un ingiustificato allungamento dei tempi del processo; non rileva invece, di per sé, la condotta antecedente al procedimento, benché abbia causato la procedura o le iniziative revocatorie poi necessarie. Analogamente, non è pertinente richiamare la mancata iniziativa del fallito per accelerare la procedura, poiché il fallito versa in una posizione di mera attesa. La Corte ha anche rilevato che la motivazione sul presunto vantaggio patrimoniale ex art. 2, comma 2-septies, l. n. 89/2001 era rimasta immotivata. Conseguentemente ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, affinché accerti la durata irragionevole della procedura fallimentare e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È invocato come vizio di violazione di legge per censurare l'erronea applicazione della disciplina sull'equa riparazione.

  • art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001

    La durata ragionevole della procedura fallimentare è assunta come parametro di riferimento per verificare la spettanza dell'indennizzo.

  • art. 2, comma 2-quinquies, l. n. 89/2001

    Le condotte della parte possono rilevare solo se abbiano inciso in concreto sull'allungamento ingiustificato del processo; non basta il comportamento antecedente al giudizio né la mera inerzia del fallito nella procedura.

  • art. 2, comma 2-septies, l. n. 89/2001

    Il danno non patrimoniale può presumersi insussistente solo se la parte abbia conseguito, per effetto della durata irragionevole, vantaggi patrimoniali pari o superiori all'indennizzo; nel caso concreto tale profilo non era stato motivato adeguatamente.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    La durata ragionevole del processo va valutata alla luce del parametro convenzionale richiamato dalla giurisprudenza nazionale.

Massime di principio

  • Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, il comportamento della parte può incidere sull'indennizzo solo se abbia concretamente provocato o aggravato il ritardo del procedimento, non se sia meramente antecedente all'apertura del giudizio o della procedura.
  • Nel procedimento fallimentare, la condotta del fallito anteriore alla dichiarazione di fallimento non può essere automaticamente utilizzata per escludere il diritto all'indennizzo Pinto, anche se abbia reso necessarie azioni recuperatorie o revocatorie.
  • L'inerzia del fallito durante la procedura non è di per sé indice di assenza di sofferenza da durata irragionevole, perché il fallito è in una posizione sostanzialmente passiva e di mera attesa.
  • L'esclusione del danno ai sensi della disciplina Pinto per vantaggi patrimoniali conseguiti dalla parte richiede una specifica motivazione e la concreta verifica di un vantaggio almeno pari all'indennizzo astrattamente dovuto.
  • Quando la durata della procedura eccede sensibilmente il termine di ragionevole durata, il giudice di merito deve distinguere il tempo imputabile alle iniziative necessarie a causa del comportamento della parte da quello imputabile all'apparato giudiziario o all'ufficio procedente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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