Cassazione Penale, Ordinanza n. 32707/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile senza formalità, perché proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 613 c.p.p. che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di difensore cassazionista. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 10 marzo 2025. L'ordinanza non esamina censure di merito, perché rileva d'ufficio un vizio processuale: dopo la modifica introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, il ricorso viene dichiarato inammissibile de plano. La Corte applica il principio tempus regit actum e dispone anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile l'assenza di colpa richiesta per escludere tale sanzione.
Norme richiamate
Salvo che la parte non vi provveda personalmente
La legge n. 103 del 2017 ha soppresso l'inciso, imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità, quando ne ricorrano i presupposti processuali.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
È la base normativa dell'inammissibilità del ricorso proposto in violazione delle prescrizioni sulla sottoscrizione da parte del difensore abilitato.
Ha modificato l'art. 613 c.p.p. e reso necessaria, per il ricorso per cassazione, la sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Viene richiamata per la regola sulla condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in assenza di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale del ricorso dall'imputato determina inammissibilità.
- L'inammissibilità derivante da un vizio processuale evidente può essere dichiarata de plano, senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- In presenza di ricorso inammissibile per causa imputabile al ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa.
- Il criterio tempus regit actum governa l'applicazione della disciplina processuale sopravvenuta ai ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della nuova normativa.
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