Corte di giustizia, Sentenza C-29/19
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 23 gennaio 2020. — ZP contro Bundesagentur für Arbeit. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni di disoccupazione – Calcolo – Mancata considerazione dell’ultima retribuzione percepita nello Stato membro di residenza – Periodo di riferimento troppo breve – Retribuzione percepita dopo la cessazione del rapporto di lavoro – Persona che ha precedentemente esercitato un’attività subordinata in Svizzera. — Causa C-29/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 62 del regolamento n. 883/2004 in materia di indennità di disoccupazione per un lavoratore che aveva svolto attività in Svizzera e poi in Germania. Stabilisce che, quando il diritto nazionale prevede un calcolo basato sulla retribuzione precedente, l’ultima retribuzione percepita per l’ultima attività subordinata non può essere sostituita da una retribuzione fittizia solo perché il periodo di riferimento nazionale non è raggiunto o perché il pagamento è avvenuto dopo la cessazione del rapporto. La soluzione vale anche nel contesto ALCP, poiché la Svizzera è assimilata a uno Stato membro ai fini del coordinamento.
Prestazioni di disoccupazione: l’articolo 62 del regolamento n. 883/2004 impone di prendere in considerazione l’ultima retribuzione percepita per l’ultima attività subordinata svolta secondo la legislazione applicabile, anche se il periodo di riferimento nazionale è insufficiente o se la retribuzione è stata corrisposta dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
La questione giuridica
Se l’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 imponga all’istituzione competente di calcolare le prestazioni di disoccupazione sulla base dell’ultima retribuzione percepita per l’ultima attività subordinata svolta secondo la sua legislazione, anche quando: 1) il periodo di retribuzione utile non raggiunge il periodo di riferimento previsto dal diritto nazionale e la normativa nazionale prevede in subordine un calcolo fittizio; 2) la retribuzione relativa all’ultima attività è stata liquidata e versata solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro e quindi il diritto nazionale la esclude dal periodo di riferimento.
Principio di diritto
L’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 osta a una normativa nazionale che, pur calcolando le prestazioni di disoccupazione in base alla retribuzione precedente, escluda l’ultima retribuzione percepita per l’ultima attività subordinata svolta secondo tale legislazione perché il periodo di riferimento nazionale è troppo breve o perché la retribuzione è stata pagata dopo la cessazione del rapporto di lavoro; se uno Stato membro sceglie un sistema di calcolo fondato sulla retribuzione precedente, deve prendere in considerazione l’ultima retribuzione rilevante e includere nel periodo di riferimento anche i periodi assicurativi/lavorativi svolti in altri Stati membri o, nel caso di specie, in Svizzera ai sensi dell’ALCP.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone (ALCP)
- Allegato II dell’ALCP, articolo 1
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 48 TFUE
- Articolo 5 TCE/TFUE (principi di sussidiarietà e proporzionalità richiamati nei considerando)
- Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III), articoli 149, 150, 151 e 152
Prestazioni di disoccupazione e ultima retribuzione percepita
La Corte di giustizia, Ottava Sezione, decide in via pregiudiziale su un problema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante il calcolo dell’indennità di disoccupazione di un lavoratore che aveva svolto in precedenza un’attività subordinata in Svizzera e, successivamente, un breve rapporto di lavoro in Germania. Il giudice del rinvio è il Bundessozialgericht (Germania), investito della controversia tra ZP e la Bundesagentur für Arbeit.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente, cittadino tedesco residente in Germania, ha lavorato per molti anni come frontaliero in Svizzera e, dal 1° novembre 2014, ha svolto un’attività subordinata in Germania, cessata il 24 novembre 2014. La retribuzione relativa al mese di novembre 2014 è stata liquidata e versata soltanto l’11 dicembre 2014. L’Agenzia federale per l’impiego gli ha riconosciuto il diritto all’indennità di disoccupazione, ma l’ha calcolata su una retribuzione fittizia ai sensi del SGB III, ritenendo non utilizzabile la retribuzione svizzera e non considerando neppure quella tedesca di novembre perché pagata dopo la cessazione del rapporto.
Normativa rilevante
La sentenza richiama l’ALCP e, in particolare, l’articolo 8 e l’allegato II, articolo 1, che estendono alla Svizzera il coordinamento previsto dal regolamento n. 883/2004. Sul piano del diritto dell’Unione sono centrali:
- l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004;
- l’articolo 61, paragrafo 1, sul cumulo dei periodi assicurativi/lavorativi;
- l’articolo 62, paragrafi 1 e 2, sul calcolo delle prestazioni di disoccupazione sulla base dell’ultima retribuzione;
- il richiamo ai considerando 4, 32 e 45 del medesimo regolamento. La Corte menziona anche il regolamento n. 1408/71, in particolare l’articolo 68, paragrafo 1, per sottolineare la differenza rispetto al regime precedente.
Questioni pregiudiziali
Il Bundessozialgericht chiede se l’articolo 62, paragrafi 1 e 2, debba essere interpretato nel senso che:
- l’istituzione competente deve basare il calcolo delle prestazioni sull’ultima retribuzione percepita, anche se il periodo di riferimento nazionale non è sufficientemente lungo e il diritto interno prevede un calcolo fittizio in via subordinata;
- la stessa regola vale anche quando la retribuzione dell’ultima attività è stata materialmente corrisposta solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente esclusione dal periodo di riferimento secondo il diritto nazionale.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che l’articolo 62, paragrafo 1, impone in modo inequivocabile, quando la legislazione nazionale fonda il calcolo sull’importo della retribuzione precedente, di prendere in considerazione esclusivamente la retribuzione percepita per l’ultima attività subordinata esercitata in base a tale legislazione. Tale disposizione non contiene eccezioni analoghe a quelle previste dal vecchio regolamento n. 1408/71.
Quanto al paragrafo 2, la Corte precisa che, se il diritto nazionale fissa un periodo di riferimento per determinare la retribuzione di base, esso deve comprendere anche i periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri; nel caso di specie, per effetto dell’ALCP, ciò vale anche per i periodi svolti in Svizzera. Ne deriva che una normativa che, per verificare il raggiungimento del periodo minimo, consideri soltanto i periodi nazionali e non quelli esteri è incompatibile con il regolamento.
La Corte respinge l’argomento secondo cui il regolamento n. 883/2004 si limiterebbe al coordinamento, lasciando intatta la piena libertà degli Stati membri di applicare una retribuzione fittizia. È vero che il regolamento non armonizza i sistemi nazionali, ma, una volta che lo Stato membro abbia scelto un calcolo fondato sulla retribuzione precedente, deve rispettare il vincolo europeo di prendere in considerazione l’ultima retribuzione rilevante. Diversamente, il lavoratore che ha esercitato la libera circolazione subirebbe un trattamento meno favorevole rispetto a chi ha sviluppato tutta la propria carriera in un solo Stato.
Sulla seconda questione, la Corte ritiene irrilevante la circostanza che la retribuzione sia stata liquidata e versata dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La versione tedesca dell’articolo 62, paragrafo 1, non può prevalere sulle altre versioni linguistiche; interpretando la disposizione secondo il suo sistema e la sua finalità, la Corte conclude che la data del pagamento non può condizionare il diritto alla presa in considerazione della retribuzione. Un’interpretazione opposta ostacolerebbe la libera circolazione dei lavoratori e frustrerebbe l’obiettivo di garantire prestazioni commisurate, per quanto possibile, alle condizioni di impiego effettive.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde a entrambe le questioni nel senso che l’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 osta a una normativa nazionale che escluda, nei casi descritti, la retribuzione percepita per l’ultima attività subordinata e ricorra invece a un calcolo fittizio.
Principi affermati
La pronuncia afferma che, in materia di indennità di disoccupazione, la scelta nazionale di fondare il calcolo sulla retribuzione precedente comporta l’obbligo di valorizzare l’ultima retribuzione dell’attività svolta in base alla legislazione applicabile, senza poterla neutralizzare per effetto di regole interne sul periodo di riferimento o sulla data di pagamento. Il principio opera anche nel contesto svizzero in virtù dell’ALCP e rafforza la tutela della libera circolazione dei lavoratori.
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