Cassazione Penale, Ordinanza n. 23562/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, di condanna per il reato contestato, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una decisione della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Il ricorrente deduceva, in sintesi, censure sulla ritenuta presenza di più persone, diverse dai verbalizzanti, che avrebbero assistito ai fatti; secondo il ricorso, tale profilo avrebbe inciso sulla tenuta della decisione di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano generici e manifestamente infondati, osservando che, quanto alla presenza di ulteriori persone presenti al fatto, non era necessario che costoro fossero identificati ed escussi nel processo.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
La norma incriminatrice è richiamata come titolo del reato per cui vi era stata condanna in appello; la Corte non affronta il merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure di legittimità.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure generiche o manifestamente infondate, specie quando non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
- La presenza di persone diverse dagli operanti o verbalizzanti, che avrebbero assistito al fatto, non impone di per sé la loro preventiva identificazione ed escussione nel processo, se tale attività non è necessaria ai fini della decisione sulla responsabilità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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