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Sentenza

Sentenza n. 2078/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento della illegittimità del provvedimento di sospensione n. 374-293-332 del 19.04.2024 con il quale l’Ispettorato territoriale d’area del lavoro di Roma, in forza del presupposto che presso l’unità produttiva aziendale sita in Frascati Via Portella n. 5, di cui la società Petrol Service S.r.l. unipersonale è titolare, sia stato trovato al lavoro, senza regolare contratto, un cittadino extracomunitario, ha disposto la sospensione dell’attività e comminato la sanzione della sospensione, successivamente revocata all’esito dell’adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento medesimo.

Giustizia amministrativa202407504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: provvedimento di sospensione dell'attività e comminazione della sanzione per impiego di un lavoratore straniero privo di regolare contratto, successivamente revocato dopo l'adempimento delle condizioni prescritte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ispettorato del lavoro)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato dall'Ispettorato del lavoro, deducendo: violazione ed erronea applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008, insussistenza dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifesta, poiché la presenza del cittadino straniero presso il distributore non sarebbe riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato; violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e difetto di motivazione, per mancata esplicitazione delle ragioni idonee a qualificare tale presenza come rapporto di lavoro; nonché richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'adempimento delle condizioni necessarie per ottenere la revoca della sospensione, indicati nel pagamento della sanzione, dei contributi e degli stipendi. Il ricorrente sosteneva che il cittadino straniero stazionasse autonomamente presso l'area del distributore self-service per ricevere mance dagli utenti, senza orari prestabiliti né mansioni specifiche.

La decisione

Il TAR ha riqualificato la domanda proposta come autonoma domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a., e l'ha respinta. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione: illiceità della condotta, nesso causale ed effettività del danno; nell'azione risarcitoria opera pienamente l'art. 2697 c.c., senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento. Nel caso concreto non è stata provata l'illegittimità del provvedimento, cioè l'an della fattispecie risarcitoria. La documentazione ispettiva ha infatti evidenziato che il lavoratore straniero era presente insieme a tre dipendenti regolarmente registrati, durante l'orario di lavoro, e che più lavoratori ne avevano attestato la presenza presso la distribuzione del carburante per circa due mesi, con frequenza di tre giorni alla settimana. Da tali elementi il giudice ha desunto una presenza non sporadica, continuativa e strutturata, riferibile al datore di lavoro, anche in ragione della sua posizione di garante e proprietario della struttura e della protratta acquiescenza alla prestazione. Anche qualora l'attività fosse iniziata unilateralmente dal lavoratore, la mancata segnalazione alle autorità competenti avrebbe comportato una tacita accettazione della prestazione e l'emersione di un rapporto di lavoro irregolare. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 81/2008

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per contestare la sussistenza dei presupposti della sospensione dell'attività, ma il giudice ha ritenuto non provata l'illegittimità del provvedimento.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato per denunciare il difetto di motivazione del provvedimento; la censura non è stata accolta perché la domanda risarcitoria è risultata priva della prova dell'illegittimità dell'atto.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    La domanda di accertamento dell'illegittimità di un provvedimento ormai revocato è stata esaminata nei limiti dell'interesse risarcitorio.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    La domanda è stata riqualificata come autonoma azione risarcitoria.

  • art. 2697 c.c.

    Nell'azione risarcitoria il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento.

Massime di principio

  • Nell'azione risarcitoria contro la pubblica amministrazione il danneggiato deve provare integralmente l'illiceità della condotta amministrativa, il nesso causale e l'effettività del danno; il principio dispositivo opera pienamente e non è sostituito dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento.
  • La presenza continuativa e strutturata di una persona presso un'unità produttiva, durante gli orari di lavoro e insieme ai dipendenti dell'impresa, può costituire elemento probatorio dell'esistenza di una prestazione lavorativa irregolare, anche in assenza di un contratto formalizzato.
  • La protratta tolleranza del titolare dell'attività economica rispetto a una prestazione resa nella propria struttura può essere valutata come tacita accettazione del rapporto di lavoro, anche quando la prestazione sia stata inizialmente iniziata unilateralmente dal lavoratore.
  • La mancata prova dell'illegittimità del provvedimento amministrativo è sufficiente a escludere l'an della responsabilità risarcitoria e determina il rigetto della domanda di risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoIndustria, artigianato e attività produttive
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneCommercio e attività produttive
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazione

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