Cassazione Civile, Ordinanza n. 21609/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma di denaro e delle spese di procedura in favore del creditore. Dopo il rigetto dell'opposizione, il creditore iscriveva ipoteca su immobili di proprietà di uno dei debitori per importi ritenuti dal proprietario notevolmente eccedenti rispetto ai crediti garantiti. Il proprietario chiedeva la riduzione delle ipoteche ai sensi dell'art. 2874 c.c. e il risarcimento dei danni per l'asserita eccessività delle iscrizioni. Il Tribunale riduceva le ipoteche ma rigettava il risarcimento; la Corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1294 e 1314 c.c., sostenendo che la condanna monitoria non fosse solidale e che la solidarietà non potesse desumersi dalla sola condanna alle spese del giudizio di opposizione; 2) violazione degli artt. 2838, 2872 e 2874 c.c., lamentando un errato calcolo del credito garantito e la conseguente eccessiva iscrizione ipotecaria; 3) violazione degli artt. 96 c.p.c. e 1226 c.c., censurando il mancato risarcimento del danno e la mancata liquidazione equitativa; 4) violazione degli artt. 74 e 131 d.P.R. 115/2002 e dell'art. 13, comma 1-quater, dello stesso decreto, contestando l'attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in presenza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata, che aveva affermato la solidarietà dell'obbligazione sulla base del fatto che i debitori erano tenuti alla medesima prestazione e aveva osservato che l'eventuale contestazione del vincolo andava proposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché meramente riproduttivo di argomenti già svolti in appello e perché non teneva conto del fatto che nella decisione di merito erano stati computati gli interessi sulla sorte capitale. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto non confrontato con la ratio della sentenza di merito, che aveva escluso il risarcimento per mancata prova di un pregiudizio derivante dalla sola eccessività dell'iscrizione ipotecaria. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ha natura meramente ricognitiva e non decisoria, con conseguente difetto di interesse a impugnarla; la circostanza dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude l'attestazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese in cassazione. È stata inoltre data atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2874 c.c.
Consente la riduzione dell'ipoteca quando l'iscrizione ecceda il credito garantito; nel caso concreto la domanda di riduzione è stata accolta in primo grado ma la censura di legittimità sul calcolo del credito è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 1294 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la solidarietà tra debitori; la Corte non entra nel merito della norma perché il motivo è inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 1314 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la ripartizione pro quota del debito; la censura è dichiarata inammissibile.
art. 2838 c.c.
Richiamato per contestare il calcolo del credito garantito dall'ipoteca; il motivo è inammissibile perché non considera gli interessi computati dalla sentenza impugnata.
art. 2872 c.c.
Richiamato nel motivo sulla determinazione del credito garantito e sulla riduzione dell'ipoteca; la censura è inammissibile.
art. 96 c.p.c.
Invocato per ottenere il risarcimento del danno da azione o difesa temeraria o comunque non prudente; la Corte conferma l'inammissibilità della censura perché la decisione di merito aveva escluso la prova del pregiudizio.
art. 1226 c.c.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno; la Corte non esamina nel merito la questione per difetto di critica specifica alla sentenza impugnata.
art. 74 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per contestare l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato in caso di patrocinio a spese dello Stato.
art. 131 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato insieme all'art. 74 del medesimo decreto nel motivo sul contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ribadisce che l'attestazione del giudice sui presupposti per il raddoppio del contributo unificato ha funzione solo ricognitiva del tenore della decisione ed è priva di contenuto decisorio; il difetto di interesse rende inammissibile l'impugnazione.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una critica completa, specifica e pertinente alle rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata nel procedimento camerale di definizione del ricorso.
art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per affermare che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere revocata anche dopo la decisione, se sopravvengono i presupposti di legge.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Serve a determinare l'importo base del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo eventualmente dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi in modo puntuale con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la riproposizione di argomenti già svolti in appello o di affermazioni generiche non soddisfa il requisito di specificità e determina inammissibilità.
- In tema di ipoteca, la riduzione può essere chiesta quando l'iscrizione ecceda il credito garantito, ma la contestazione in cassazione della quantificazione del credito deve misurarsi con il calcolo effettivamente compiuto dal giudice di merito, incluse le voci accessorie considerate nella decisione.
- Il danno derivante dalla pretesa eccessività dell'iscrizione ipotecaria non può essere presunto in automatico: occorre allegare e provare un pregiudizio concreto causalmente derivato dalla condotta contestata.
- L'attestazione del giudice circa i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ha natura meramente ricognitiva e non decisoria; perciò non è autonomamente impugnabile per difetto di interesse.
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude, di per sé, l'attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, poiché tale ammissione è suscettibile di revoca secondo la disciplina del d.P.R. n. 115 del 2002.
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