Sentenza n. 8209/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento in via preliminare e nel merito: - accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato pratica n. K10/0835850, dichiararne la nullità, e, conseguentemente, disporne la revoca, e concedere la cittadinanza italiana conformemente all'interesse legittimo del sig. -OMISSIS-, nato in -OMISSIS-; in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da liquidarsi secondo equità, e da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria: si chiede che il Giudice acquisisca dall'amministrazione tutti gli atti del procedimento ed, in particolare, gli atti e documenti non in possesso del ricorrente, ai sensi della legge 241/90.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di diniego della cittadinanza italiana relativo alla pratica n. K10/0835850
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, la dichiarazione di nullità e la revoca del provvedimento con cui il Ministero dell'Interno ha negato la concessione della cittadinanza italiana. Il diniego era motivato dalle condanne per estorsione continuata in concorso, porto d'armi in concorso e lesioni personali in concorso, quest'ultima risalente al 2014, a fronte di una domanda presentata nel 2018. Il ricorrente ha contestato l'illegittimità dell'atto e ha chiesto l'acquisizione degli atti del procedimento. Dal testo non risultano ulteriori specifiche censure articolate nei motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, è oggetto di un potere ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, chiamata a valutare il definitivo inserimento dello straniero nella comunità nazionale e la sua idoneità a rispettare nel tempo l'ordine, la sicurezza e i valori della convivenza civile. Il giudice amministrativo può svolgere soltanto un sindacato estrinseco, verificando il sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti, la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, nonché l'eventuale presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione. Nel caso concreto, il giudizio di non compiuta integrazione fondato sulle condotte penalmente rilevanti risultava legittimo alla luce delle circostanze conosciute al momento dell'adozione del diniego. Il decorso successivo del tempo e l'assenza di ulteriori mende comportamentali non incidono sulla legittimità originaria del provvedimento, ma consentono la presentazione di una nuova domanda di cittadinanza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, l. 91/1992
la cittadinanza “può” essere concessa
La norma attribuisce all'Amministrazione un potere concessorio ampiamente discrezionale, diretto a valutare l'effettivo e stabile inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto della tutela dei dati personali sensibili mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati personali particolari.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, finalizzato a verificare il definitivo e stabile inserimento dell'istante nella comunità nazionale e la sua idoneità a rispettarne l'ordine, la sicurezza e i valori di convivenza civile.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione può valorizzare, anche in chiave prognostica, precedenti penali e condotte penalmente rilevanti, quali elementi sintomatici dell'assenza di una compiuta integrazione, senza che il decorso del termine previsto per la presentazione della domanda determini automaticamente l'obbligo di accoglimento.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni ministeriali in materia di cittadinanza è estrinseco e non può sostituire il giudizio discrezionale dell'Amministrazione; esso riguarda il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti, la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione e l'eventuale presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere.
- La legittimità del diniego di cittadinanza deve essere valutata in relazione alle circostanze conosciute dall'Amministrazione al momento dell'adozione dell'atto; il successivo decorso del tempo e l'assenza di ulteriori condotte negative possono giustificare la presentazione di una nuova domanda, ma non determinano di per sé l'illegittimità originaria del diniego.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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