Sentenza del 11/06/2015 n. 5232 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - IRAP - IVA - Royalties - Disconosciute - Non inerenti - Effettivamente sostenute - Deducibilità - Compete - Interessi attivi - Non dichiarati - Natura operazione - Non previsti - Tassabilità - Non compete - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva disconosciuto, ai fini IRES, IRAP e IVA, la deducibilità e detraibilità di costi sostenuti dalla società per royalties, ritenendoli non inerenti, e aveva inoltre recuperato a tassazione presunti interessi attivi non dichiarati. La società ha contestato entrambe le riprese, sostenendo che le royalties erano effettivamente sostenute, documentate e inerenti all'attività d'impresa, e che gli interessi attivi erano stati determinati in via presuntiva senza adeguato fondamento, poiché la natura dell'operazione non ne giustificava l'esistenza.
La decisione
La sentenza ha accolto le contestazioni della società, affermando che l'Amministrazione finanziaria non può sostituirsi all'imprenditore nelle scelte di gestione né imporre propri modi e tempi di organizzazione dell'attività. I costi devono essere valutati in base alla loro concreta esistenza, effettivo sostenimento, pagamento e collegamento con l'attività d'impresa; nel caso concreto, le royalties risultavano documentate e intrinsecamente inerenti. È stato inoltre escluso il recupero degli interessi attivi, non essendo la natura dell'operazione idonea a giustificarne l'esistenza e non risultando sufficiente una quantificazione meramente presuntiva dell'Ufficio.
Norme richiamate
Principio generale di inerenza dei costi ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA
La deducibilità o detraibilità di un costo richiede che esso sia effettivo, documentato, realmente sostenuto e collegato, anche indirettamente, all'attività d'impresa. L'Amministrazione non può negare l'inerenza sulla base di valutazioni meramente discrezionali sulle scelte imprenditoriali.
Principio di effettività e certezza del costo
Un costo può essere riconosciuto fiscalmente quando ne siano dimostrate la concreta esistenza, l'effettiva imputazione all'impresa e il pagamento, purché il collegamento con l'attività economica sia ragionevole e documentato.
Principio di capacità contributiva e tassazione del reddito effettivamente prodotto
Non possono essere tassati interessi attivi soltanto ipotizzati o ricostruiti presuntivamente quando la struttura e la natura dell'operazione non rendono plausibile la loro maturazione e mancano elementi concreti che ne provino l'esistenza.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può contestare la realtà, la documentazione o l'inerenza di un costo, ma non può sostituire le proprie valutazioni economiche a quelle dell'imprenditore né sindacare liberamente la convenienza delle scelte gestionali.
- Per difendere la deducibilità di royalties o altri costi è opportuno conservare contratti, fatture, prove dei pagamenti, documentazione sui servizi o diritti ricevuti e ogni elemento che dimostri il collegamento con l'attività d'impresa.
- L'inerenza non richiede necessariamente un beneficio immediato o un incremento diretto dei ricavi, ma un collegamento concreto e ragionevole con l'attività aziendale.
- Gli interessi attivi non possono essere recuperati a tassazione sulla sola base di calcoli astratti o presunzioni prive di adeguati elementi probatori; l'Ufficio deve dimostrarne l'esistenza e la compatibilità con la natura dell'operazione.
- La documentazione contabile è essenziale, ma deve essere accompagnata, quando necessario, da elementi sostanziali che dimostrino l'effettiva esecuzione dell'operazione e la sua funzione nell'attività d'impresa.
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