Cassazione Penale, Sentenza n. 46866/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato (impossessamento di una playstation nell'esercizio commerciale "Euronics" di Barchette d'Ivrea, con distruzione della confezione per rimuovere la barra antitaccheggio). Ha articolato quattro motivi: (1) nullità della sentenza per celebrazione del processo con rito cartolare nonostante la tempestiva richiesta di trattazione orale; (2) e (3) doglianze sulla insufficienza della prova circa il furto e l'uso di violenza sulle cose (vizi di motivazione e violazione di legge); (4) mancanza di motivazione sul dolo specifico previsto dalla norma, censura comunque riferita a soggetto terzo (Bini) estraneo al procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la celebrazione del processo con rito cartolare, nonostante la domanda tempestiva di trattazione orale, abbia violato il diritto al contraddittorio tutelato dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU. Tale violazione configura una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c) e art. 180 c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri motivi, che quindi non sono stati esaminati nel merito.
Norme richiamate
art. 111 Costituzione
Garantisce il diritto al giusto processo e al contraddittorio; la sua violazione è stata ritenuta idonea a determinare la nullità del procedimento quando la richiesta di trattazione orale non viene rispettata
art. 6 CEDU
Tutela il diritto a un equo processo e al contraddittorio; la Corte ha richiamato la norma come parametro sovranazionale che conferma l'obbligo di rispettare le garanzie difensive, violato celebrando il rito cartolare nonostante la richiesta di udienza
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Definisce le cause di nullità di ordine generale; la Corte ha qualificato la mancata celebrazione dell'udienza come nullità generale rilevabile anche in sede di cassazione
art. 180 c.p.p.
Disposizione sulle conseguenze delle nullità; applicata per disporre l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio
Massime di principio
- La richiesta tempestiva di trattazione orale da parte della difesa deve essere rispettata: la celebrazione del giudizio per rito cartolare in presenza di tale richiesta configura violazione del diritto al contraddittorio e può determinare nullità di ordine generale.
- La violazione del diritto al contraddittorio va valutata anche alla luce dell'art. 6 CEDU; se accertata, conduce normalmente all'annullamento e al rinvio per nuovo giudizio, senza esame nel merito degli altri motivi di impugnazione.
- La nullità di ordine generale prevista dagli artt. 178 e 180 c.p.p. è rilevabile anche in sede di cassazione e può essere fatta valere fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo.
- Quando un motivo decisivo (es. violazione del contraddittorio) è accolto, gli ulteriori profili (es. sufficienza della prova, dolo specifico) rimangono assorbiti e saranno eventualmente riesaminati nel nuovo giudizio di rinvio.
- Censure mal formulate o riferite a soggetti estranei al procedimento (es. attribuire carenze motivazionali a terzi non imputati) sono deboli: le censure devono essere pertinenti e riferibili alla decisione impugnata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46663/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46665/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46666/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46667/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46668/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46669/2022 del 12/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →