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Sentenza

Sentenza n. 6554/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 1862/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia n. 1862/2025, nella parte di rigetto dei motivi aggiunti contro il diniego di accesso ai Servizi Abitativi Transitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il diniego del Comune di Milano alla domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori, proposta ai sensi della normativa regionale lombarda, nonché il successivo provvedimento adottato dall’Amministrazione in sede di riesame disposto dal TAR. La domanda era stata presentata assumendo che il nucleo familiare fosse stato costretto a rilasciare l’alloggio per morosità incolpevole, derivante da difficoltà economiche e lavorative. In primo grado erano stati dedotti, tra gli altri, la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti, la violazione del legittimo affidamento e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e necessarietà. Dopo il riesame disposto in sede cautelare, il Comune aveva nuovamente respinto la domanda rilevando che la morosità era insorta prima degli eventi lavorativi indicati come causa della perdita della capacità reddituale e che una precedente domanda analoga, presentata dalla moglie, titolare del contratto di locazione, era già stata respinta con provvedimento non impugnato. In appello il ricorrente ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal TAR, sostenendo che la discrasia sull’epoca di insorgenza della morosità fosse una mera inesattezza compilativa e che il giudice avesse omesso una valutazione globale della grave situazione economica e familiare, nonché della finalità solidaristica dei Servizi Abitativi Transitori.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha qualificato i Servizi Abitativi Transitori come misura eccezionale e temporanea, distinta dal servizio abitativo pubblico ordinario, destinata a fronteggiare emergenze abitative sopravvenute e improvvise. Poiché l’assegnazione avviene in deroga all’ordinaria graduatoria, i relativi presupposti devono essere accertati in modo rigoroso, tra cui la morosità incolpevole e una specifica situazione straordinaria di bisogno abitativo. Ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 14 maggio 2014, la morosità incolpevole presuppone che la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare preceda e determini l’impossibilità di pagare i canoni. Nel caso concreto, dagli atti di sfratto risultava che i canoni non erano stati pagati già dal marzo 2020, mentre il licenziamento del ricorrente risaliva al 7 aprile 2022. Quanto alla moglie, la documentazione previdenziale evidenziava periodi di maternità, percezione della NASpI e successiva ripresa dell’attività lavorativa, senza dimostrare che la perdita della capacità reddituale fosse anteriore all’insorgenza della morosità. Il Collegio ha inoltre valorizzato la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal ricorrente circa il momento iniziale della morosità e ha ritenuto non decisiva la prospettata situazione complessiva di difficoltà economica, poiché non era stato dimostrato il nesso temporale e causale richiesto tra riduzione del reddito e mancato pagamento dei canoni. È stata ritenuta corretta la valutazione amministrativa e giurisdizionale sull’insussistenza della morosità incolpevole. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 13, l.r. Lombardia n. 16/2016

    La disposizione costituisce la base normativa regionale dei Servizi Abitativi Transitori, istituto eccezionale e temporaneo destinato a fronteggiare situazioni di grave emergenza abitativa, distinto dall’accesso ordinario ai servizi abitativi pubblici.

  • art. 2 d.m. 14 maggio 2014

    la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare

    La morosità incolpevole richiede che la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare sia causa, temporalmente anteriore, dell’impossibilità di pagare i canoni; non è sufficiente che l’evento lavorativo o reddituale sia intervenuto dopo l’insorgenza della morosità.

  • art. 31, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    Nel precedente giudizio cautelare era stato richiamato il principio secondo cui il figlio minore di cittadini stranieri segue la condizione giuridica del genitore convivente o quella più favorevole tra i genitori conviventi; tale profilo non costituisce tuttavia la ratio della decisione di appello.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La questione relativa all’obbligo di preavviso di rigetto era stata esaminata dal TAR, che lo aveva ritenuto non applicabile al nuovo provvedimento adottato in esecuzione dell’ordine giudiziale di riesame; il Consiglio di Stato, respingendo l’appello sul merito della morosità, ha confermato la sentenza impugnata.

  • art. 23, comma 13, l.r. Lombardia n. 16/2016 e d.m. 14 maggio 2014

    La disciplina dei SAT impone un accertamento rigoroso dei presupposti, non consentendo di sostituire il requisito della morosità incolpevole con una generica situazione di difficoltà economica o familiare.

Massime di principio

  • I Servizi Abitativi Transitori costituiscono una misura eccezionale e temporanea, distinta dall’ordinario servizio abitativo pubblico, e sono destinati esclusivamente a situazioni abitative emergenziali, sopravvenute e improvvise, incompatibili con i tempi dell’assegnazione ordinaria.
  • Poiché l’assegnazione di un alloggio transitorio avviene in deroga all’ordinaria graduatoria, i presupposti previsti dalla disciplina devono essere accertati in modo rigoroso ed inequivoco, inclusa la morosità incolpevole e la specifica straordinarietà del bisogno abitativo.
  • La morosità può qualificarsi come incolpevole soltanto quando la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare sia anteriore e causalmente determinante rispetto all’impossibilità di pagare i canoni; un evento lavorativo intervenuto dopo l’inizio della morosità non integra, di per sé, il presupposto normativo.
  • La valutazione della morosità incolpevole deve riguardare il nucleo familiare nel suo complesso, ma la situazione complessiva di difficoltà economica non può surrogare la necessità di dimostrare il nesso temporale e causale tra riduzione della capacità reddituale e mancato pagamento dei canoni.
  • Le dichiarazioni contraddittorie del richiedente e la documentazione oggettiva relativa all’epoca di inizio della morosità possono essere valorizzate dall’amministrazione e dal giudice per escludere la sussistenza del requisito della morosità incolpevole.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiPartecipazione al procedimento
RamiServizi pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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