Ordinanza n. 1457/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione Quinta ter, che aveva accolto l’istanza cautelare proposta con i terzi motivi aggiunti
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Roma Capitale ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza cautelare del TAR Lazio. L’appellante ha dedotto l’assenza di profili di periculum in mora in capo alla società appellata e l’urgenza dell’interesse pubblico comunale a consegnare le aree ai soggetti aggiudicatari prima dell’imminente avvio della nuova stagione balneare. Nel giudizio si sono costituite anche la società appellata e l’altra società controinteressata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR Lazio, ha respinto l’istanza cautelare formulata in primo grado con i terzi motivi aggiunti. Ha ritenuto non evidenziato il periculum in mora a fronte dell’urgenza dell’interesse pubblico alla consegna delle aree agli aggiudicatari, che non poteva essere differita neppure fino al deposito della sentenza, considerato l’imminente inizio della stagione balneare. Ha inoltre rilevato che le conseguenze dello sgombero sarebbero integralmente risarcibili qualora il giudizio di merito si concludesse favorevolmente per la società appellata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza cautelare del giudice di primo grado.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, l’assenza di un adeguatamente dimostrato periculum in mora può giustificare la riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado e il rigetto della domanda cautelare.
- Nel bilanciamento cautelare, l’urgenza dell’interesse pubblico alla consegna di aree ai soggetti aggiudicatari, in vista dell’imminente avvio della stagione balneare, può prevalere sull’interesse del privato quando l’esecuzione dello sgombero non determina un pregiudizio irreversibile.
- La risarcibilità integrale delle conseguenze dello sgombero, nell’ipotesi di successivo esito favorevole del giudizio di merito, esclude o attenua il periculum in mora necessario per ottenere la tutela cautelare.
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