Cassazione Civile, Ordinanza n. 14706/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto avente a oggetto il rifacimento dell’impianto fognario di opifici industriali e la sistemazione/asfaltatura dei piazzali. La committente ha agito deducendo gravi vizi e inadeguatezza delle opere, chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione del corrispettivo già pagato e il risarcimento del danno; in subordine, la riduzione del prezzo. L’appaltatrice ha resistito sostenendo che i lavori fognari erano stati eseguiti secondo accordi e che l’asfaltatura costituiva un mero restyling richiesto dalla committente, oltre a proporre domanda riconvenzionale per il residuo prezzo. La Corte d’appello ha ritenuto sussistenti vizi strutturali dell’impianto fognario, non emendabili con interventi tampone, e ha confermato che l’asfaltatura era un intervento estetico e non un rifacimento idoneo al transito pesante. Nel ricorso principale l’appaltatrice ha denunciato: (i) nullità della sentenza per uso distorto delle prove e per valorizzazione della consulenza tecnica; (ii) omesso esame del fatto che l’impianto sarebbe stato comunque funzionante dopo un intervento correttivo; (iii) motivazione apparente/inesistente quanto alla condanna alla restituzione di somme riferite anche all’asfaltatura, nonostante l’esatto adempimento su tale voce. Nel ricorso incidentale la committente ha sostenuto che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere non responsabile l’appaltatore per i vizi dell’asfaltatura in presenza di un progetto inidoneo predisposto dalla stessa committente, senza considerare il dovere dell’appaltatore di segnalare le carenze progettuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ha accolto il terzo motivo per motivazione apparente/contraddittoria sulla voce relativa all’asfaltatura, ha rigettato il ricorso incidentale e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha ritenuto che la motivazione della decisione di merito fosse insanabilmente oscura quanto alla restituzione di somme riferite all’asfaltatura, perché incompatibile con l’affermazione di esatto adempimento su tale intervento. Quanto al ricorso incidentale, ha affermato che i principi sulla responsabilità dell’appaltatore per progetto altrui non erano pertinenti al caso concreto, poiché l’opera era stata accertata come mero restyling vincolato dalle istruzioni della committente, tale da escludere un autonomo vaglio critico dell’appaltatore nei termini prospettati.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
non consente di denunciare in cassazione il semplice dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito
art. 132, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla se la motivazione è meramente apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o internamente contraddittoria
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda
art. 1655 c.c.
richiamato nel motivo incidentale sulla disciplina dell’appalto
art. 1660 c.c.
richiamato nel motivo incidentale sulla disciplina delle varianti e delle difformità nell’appalto
art. 1668, co. 2, c.c.
richiamato nel motivo incidentale in tema di rimedi per vizi dell’opera e responsabilità dell’appaltatore
art. 1176, comma 2, c.c.
l’appaltatore deve usare diligenza qualificata e realizzare l’opera a regola d’arte anche quando esegua un progetto altrui
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente nel ricorso incidentale
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per determinare l’importo aggiuntivo del contributo unificato
art. 12 preleggi
la riformulazione del vizio motivazionale va letta secondo i canoni ermeneutici generali
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la critica alla valutazione delle prove è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio, poiché gli artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono di trasformare in violazione di legge il dissenso sul merito dell’apprezzamento probatorio.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di argomenti difensivi già comunque presi in esame.
- La sentenza è nulla per difetto di motivazione quando, pur formalmente esistente, contiene un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o non consente di comprendere il ragionamento decisorio in relazione al caso concreto.
- In materia di appalto, l’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera secondo regola d’arte e, se segue un progetto altrui, risponde dei vizi quando non segnali carenze o errori progettuali rilevabili nell’ambito della propria prestazione.
- L’appaltatore può andare esente da responsabilità per i difetti derivanti dal progetto del committente solo se quest’ultimo, reso edotto delle carenze, insista comunque nell’esecuzione o vincoli totalmente l’appaltatore, trasformandolo in un mero nudus minister.
- Quando il giudice di merito qualifica l’intervento come mera sistemazione estetica o restyling, vincolata dalle indicazioni del committente, tale accertamento di fatto condiziona la corretta sussunzione giuridica e non può essere superato in cassazione con una diversa ricostruzione fattuale.
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