Cassazione Penale, Sentenza n. 20946/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'ammissione al passivo della procedura di prevenzione di un credito ipotecario relativo a un mutuo erogato in origine da Monte dei Paschi di Siena e successivamente ceduto; il Tribunale di Roma aveva rigettato l'opposizione ritenendo che la società non avesse dimostrato la c.d. buona fede, presupposto per l'ammissione al passivo ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 159/2011. La ricorrente ha denunciato: (i) insufficiente e apodittica motivazione del Tribunale; (ii) omissione di valutazione sulla strumentalità del credito rispetto all'attività illecita che giustificava la confisca; (iii) errata valutazione degli oneri di diligenza a carico del creditore in ipotesi di accollo cumulativo; (iv) ingiustificata applicazione del principio della mancata buona fede per fatti relativi all'acquisto dei crediti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando il decreto impugnato. Ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale sul punto della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto (mancava qualunque argomentazione sul nesso funzionale). Ha inoltre censurato la valutazione sulla buona fede del creditore: una volta accertata la strumentalità grava sul creditore l'onere di dimostrare di aver incolpevolmente ignorato tale nesso e tale valutazione deve seguire i criteri indicati dall'art. 52, comma 3, d.lgs. 159/2011. La Corte ha precisato che, in ipotesi di accollo non liberatorio (accollo cumulativo), l'istituto bancario non è normalmente tenuto ad oneri di verifica tali da ritenersi negligente per quanto attiene al nesso di strumentalità, e che eventuali inadempienze nelle prassi bancarie o nella normativa antiriciclaggio non sono di per sé idonee ad escludere il credito se non sussiste un nesso causale con la mancata conoscenza della strumentalità. Conclude che il credito della ricorrente soddisfa i requisiti di cui all'art. 52 d.lgs. 159/2011 per l'ammissione al passivo, e annulla il decreto senza rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 52)
comma 3: "delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi"
La norma fissa il presupposto per l'ammissione del credito al passivo: il giudice deve valutare la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e, se questa è accertata, il creditore deve dimostrare la buona fede secondo i criteri elencati; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia compiuto la necessaria valutazione sulla strumentalità e non abbia applicato correttamente i criteri di valutazione della buona fede.
d.lgs. n. 385 del 1993 (art. 58)
Richiamato in relazione all'acquisto in blocco di crediti da parte della ricorrente (Siena NPL) quale cessionaria di posizioni garantite da ipoteca; la Corte prende atto della natura dell'acquisto ma sottolinea che, nel caso di accollo cumulativo, l'ente mutuante non può essere ritenuto automaticamente negligente per non aver impedito l'operazione tra accollante e accollato.
codice civile (art. 1273)
Richiamato nella contestazione circa la diligenza doverosa del creditore: la Corte osserva che la verifica della diligenza si valuta con riferimento alle circostanze proprie dell'operazione, e che obblighi supplementari non sono automaticamente imputabili all'istituto erogante in caso di accollo cumulativo.
Massime di principio
- Prima di escludere l'ammissione di un credito al passivo per misure di prevenzione occorre motivare specificamente la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita (nexus funzionale); la mera deduzione non è sufficiente.
- Se la strumentalità del credito è accertata, grava sul creditore l'onere di provare la buona fede secondo i criteri dell'art. 52, comma 3, d.lgs. 159/2011 (condizioni delle parti, tipo di attività svolta, obblighi di diligenza, dimensioni dell'ente, ecc.).
- In ipotesi di accollo cumulativo il prestatore originario non è normalmente tenuto a verifiche tali da essere considerato negligente per l'operazione tra accollante e accollato; dunque il trasferimento o l'accollo non impone automaticamente nuovi oneri tali da privare il credito di rilevanza per l'ammissione al passivo.
- Irregolarità nelle prassi bancarie o violazioni formali della normativa antiriciclaggio non sono, di per sé, idonee ad escludere il credito: è necessario dimostrare un nesso causale tra tali violazioni e la mancata conoscenza della strumentalità del credito.
- Se il giudice di merito omette valutazioni essenziali (strumentalità, criteri di buona fede), la Corte di Cassazione può censurare la decisione anche per vizi di motivazione e annullare il provvedimento; il giudizio di legittimità in materia di misure di prevenzione può estendersi a vizi di motivazione quando il procedimento è autonomo e il terzo creditore non ha possibilità di un secondo apprezzamento di merito.
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