Sentenza n. 55/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento adottato dal Questore di Imperia,-OMISSIS- - notificato al ricorrente-OMISSIS- – portante il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di Imperia di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la violazione degli artt. 9 e 19 del d.lgs. n. 286/1998, difetto di motivazione e di istruttoria e travisamento dei fatti. Ha sostenuto di avere percepito, negli anni dal 2020 al 2023, redditi superiori alla soglia minima di euro 8.263, comprovati dalle fatture emesse e da due estratti conto bancari, nonché di avere il proprio centro di interessi in Italia, ove avrebbe convissuto more uxorio con la compagna e avrebbe avuto la disponibilità di un’abitazione. La Questura aveva invece ritenuto non provata l’effettiva percezione dei redditi dichiarati, rilevando l’assenza di versamenti fiscali e contributivi fino al marzo 2025, quando era stato effettuato un versamento di euro 300. Nel corso del procedimento, il ricorrente aveva sostenuto che l’evasione fiscale e contributiva non costituisse causa ostativa al rinnovo e di avere regolarizzato la posizione. L’Amministrazione ha precisato che il diniego non era fondato sull’evasione in sé, ma sull’inidoneità della documentazione a dimostrare redditi effettivi e leciti sufficienti; ha inoltre contestato sia la convivenza, negata dalla persona indicata come compagna, sia la disponibilità legittima dell’alloggio indicato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i due motivi. Ha premesso che, per dimostrare l’effettività dell’attività lavorativa e il possesso dei mezzi leciti di sussistenza necessari al rinnovo del permesso di soggiorno, non è sufficiente la documentazione fiscale o privata formata dall’interessato, ove manchino riscontri oggettivi e controllabili. Nel caso concreto, le dichiarazioni dei redditi, non seguite dal versamento delle imposte, non hanno avuto efficacia probatoria sufficiente; le fatture consistevano in semplici fogli compilati dal ricorrente, privi della prova dell’avvenuto pagamento; gli estratti conto documentavano soltanto accrediti isolati, pari a euro 1.900, euro 1.400 ed euro 6.500, senza dimostrare il conseguimento del reddito minimo nei singoli anni dal 2020 al 2024 né nel periodo complessivo. Il ricorrente non ha quindi provato, neppure in giudizio, il possesso del reddito minimo necessario per il proprio sostentamento in Italia. Tale carenza è stata ritenuta decisiva e assorbente, sicché il diniego, adottato all’esito di adeguata istruttoria e sorretto da motivazione corretta ed esaustiva, è stato giudicato legittimo. Il TAR ha inoltre rilevato, ad abundantiam, che non era stata provata la legittima disponibilità dell’abitazione indicata e che la convivenza era stata smentita dalla persona interessata. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 286/1998
Il rinnovo del titolo di soggiorno presuppone la dimostrazione di adeguati mezzi leciti di sussistenza, collegati all’effettività dell’attività lavorativa dichiarata.
art. 19 d.lgs. 286/1998
È stato invocato dal ricorrente, ma la sentenza non ne ricava una specifica interpretazione applicativa, ritenendo comunque decisiva l’assenza della prova del reddito minimo.
Massime di principio
- Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, la mera presentazione di dichiarazioni dei redditi, fatture, bilanci o altra documentazione di provenienza privata non dimostra necessariamente l’effettiva percezione dei redditi dichiarati quando manchino riscontri oggettivi e controllabili.
- La mancata dimostrazione del possesso del reddito minimo necessario al sostentamento in Italia costituisce ragione decisiva per il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, anche quando il diniego non sia fondato sull’evasione fiscale o contributiva in sé, ma sull’inidoneità della documentazione prodotta a provare redditi effettivi e leciti.
- Fatture prive della prova dell’avvenuto pagamento e accrediti bancari isolati, non riferibili in modo sufficiente ai singoli periodi rilevanti, non sono idonei a dimostrare il raggiungimento del reddito minimo richiesto per il rinnovo del titolo di soggiorno.
- La verifica dell’Amministrazione sull’effettività dell’attività lavorativa e dei redditi dichiarati deve essere sorretta da un’istruttoria adeguata e da una motivazione che distingua la mera irregolarità fiscale dalla mancata prova dei redditi effettivamente percepiti.
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