Corte di giustizia, Sentenza C-20/23
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell' 8 maggio 2024. — SF contro MV e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Direttiva (UE) 2019/1023 – Procedure in materia di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione – Articolo 20 – Accesso all’esdebitazione – Articolo 23 – Deroghe – Articolo 23, paragrafo 4 – Esclusione dall’esdebitazione di categorie specifiche di debiti – Normativa nazionale che esclude dall’esdebitazione i debiti tributari e i debiti previdenziali – Carattere debitamente giustificato di tale esclusione. — Causa C-20/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha confermato che, ai sensi della direttiva 2019/1023, gli Stati membri possono sottrarre all’esdebitazione categorie specifiche di debiti ulteriori rispetto a quelle espressamente menzionate, purché l’esclusione sia debitamente giustificata nel diritto nazionale. Nel caso portoghese, l’esclusione di debiti tributari e previdenziali può quindi essere compatibile con il diritto UE, ma spetta al giudice nazionale verificare se la giustificazione ricavi effettivamente dal sistema interno. La terza questione è stata dichiarata irricevibile per difetto di motivazione sufficiente del rinvio; la quarta non è stata esaminata.
Esdebitazione: compatibilità con l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2019/1023 dell’esclusione dei debiti tributari e previdenziali prevista dal diritto portoghese
La questione giuridica
Se l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/1023 consenta agli Stati membri di escludere dall’esdebitazione categorie di debiti non espressamente elencate nella disposizione, in particolare debiti tributari e previdenziali, e a quali condizioni tale esclusione debba essere considerata "debitamente giustificata". In via ulteriore, se il sindacato di giustificazione debba essere svolto alla luce dell’articolo 18 TFUE, dell’articolo 16 della Carta e delle libertà del mercato interno; in via subordinata, se i debiti tributari possano rientrare nelle categorie di debiti da essa contemplate come sanzioni penali o responsabilità extracontrattuale.
Principio di diritto
L’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2019/1023 non contiene un elenco esaustivo delle categorie di debiti escludibili dall’esdebitazione: gli Stati membri possono escludere anche debiti tributari e previdenziali, ma solo se l’esclusione risulta debitamente giustificata dal diritto nazionale o dal procedimento che l’ha introdotta e persegua un interesse pubblico legittimo. La direttiva non richiede che la giustificazione sia inserita nello stesso atto di recepimento, né restringe ulteriormente il margine di discrezionalità nazionale in base a un preteso privilegio indebito dei crediti pubblici.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 18 TFUE
- Direttiva (UE) 2019/1023
- Articolo 2, paragrafo 1, punto 10, direttiva (UE) 2019/1023
- Articolo 20 direttiva (UE) 2019/1023
- Articolo 23, paragrafo 4, direttiva (UE) 2019/1023
- Articolo 34, paragrafo 1, direttiva (UE) 2019/1023
- Articolo 35 direttiva (UE) 2019/1023
- Considerando 78 direttiva (UE) 2019/1023
- Considerando 81 direttiva (UE) 2019/1023
- Articolo 235 CIRE (diritto portoghese)
- Articolo 242, paragrafo 2, CIRE (diritto portoghese)
- Articolo 245, paragrafo 2, lettera d), CIRE (diritto portoghese)
- Articolo 5 LGT (diritto portoghese)
- Articolo 30, paragrafi 2 e 3, LGT (diritto portoghese)
Esdebitazione e esclusione dei debiti tributari e previdenziali
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunal da Relação do Porto ed è centrata sull’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/1023 in materia di esdebitazione delle persone fisiche insolventi. Il caso riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione della norma portoghese che esclude dall’esdebitazione i debiti tributari e previdenziali.
Fatti e procedimento principale
SF, dichiarato insolvente con sentenza passata in giudicato, aveva chiesto l’esdebitazione nel corso della procedura di insolvenza. Con decisione del 3 ottobre 2022 gli è stata concessa l’esdebitazione, ma con esclusione dei debiti tributari e previdenziali ai sensi dell’articolo 245, paragrafo 2, lettera d), del CIRE. Il debitore ha impugnato la decisione sostenendo che tale esclusione non sarebbe "debitamente giustificata" come richiesto dalla direttiva 2019/1023.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 20 della direttiva 2019/1023, che impone agli Stati membri di garantire almeno una procedura che consenta l’esdebitazione integrale;
- l’articolo 23, paragrafo 4, che consente l’esclusione dall’esdebitazione di alcune categorie specifiche di debiti, se debitamente giustificata;
- i considerando 78 e 81, che chiariscono la portata delle deroghe e il riferimento a giustificazioni stabilite dal diritto nazionale;
- gli articoli 34 e 35 della direttiva, sulla data di entrata in vigore e sui termini di trasposizione.
Ricevibilità del rinvio
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo spagnolo. Ricorda che l’applicabilità della direttiva deriva dal fatto che la decisione di esdebitazione è stata adottata il 3 ottobre 2022, quindi dopo la scadenza del termine di trasposizione del 17 luglio 2021. Il requisito della giustificazione delle esclusioni limita il margine di discrezionalità nazionale e si applica anche alle domande presentate prima dell’entrata in vigore della direttiva, quando la decisione sia successiva.
Prima questione: portata dell’articolo 23, paragrafo 4
La Corte afferma che l’elenco delle categorie di debiti contenuto nell’articolo 23, paragrafo 4, non è esaustivo. Ciò emerge sia dal tenore letterale della disposizione, introdotta da espressioni equivalenti a "come nel caso di", sia dal considerando 81, che menziona espressamente la possibilità per gli Stati membri di escludere ulteriori categorie di debiti, ove debitamente giustificato.
Ne consegue che uno Stato membro può escludere dall’esdebitazione categorie diverse da quelle menzionate nella disposizione, ma soltanto se l’esclusione è debitamente giustificata in virtù del diritto nazionale.
Cosa significa "debitamente giustificata"
La Corte precisa che la giustificazione non deve necessariamente essere contenuta nell’atto nazionale di recepimento della direttiva. Può emergere:
- dal procedimento legislativo che ha portato all’esclusione;
- dai lavori preparatori, se rilevanti nel sistema nazionale;
- da altre disposizioni nazionali, anche di rango costituzionale o legislativo.
La Corte rileva che nel diritto portoghese esistono elementi che, in astratto, possono fungere da giustificazione: l’articolo 103 della Costituzione portoghese, gli articoli 5 e 30 della LGT e i principi di giustizia sociale, uguaglianza, legalità e indisponibilità del debito tributario. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare se, nel caso concreto, l’esclusione sia effettivamente debitamente giustificata.
Seconda questione: debiti tributari e previdenziali
La Corte risponde che gli Stati membri possono escludere dall’esdebitazione anche debiti tributari e previdenziali, attribuendo loro di fatto un trattamento privilegiato, purché l’esclusione sia debitamente giustificata nel diritto nazionale.
La Corte osserva che i debiti non sono tutti assimilabili e che i creditori pubblici possono avere una posizione diversa rispetto ai creditori commerciali o privati, in ragione della natura fiscale e previdenziale dei crediti e degli obiettivi di riscossione connessi al finanziamento pubblico e alla sicurezza sociale. Per questo motivo, l’esclusione non è di per sé incompatibile con la direttiva.
Terza questione: parametri del sindacato di giustificazione
La Corte dichiara irricevibile la terza questione. Il rinvio non spiegava in modo sufficiente il nesso tra le disposizioni invocate dal giudice remittente e la normativa nazionale applicabile, come richiesto dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte.
Quarta questione: nozione di debiti penalistici o extracontrattuali
Non essendo necessario rispondere alla quarta questione alla luce delle risposte date alle prime due, la Corte non si pronuncia sul punto relativo alla possibile inclusione dei debiti tributari nelle categorie di debiti derivanti da sanzioni penali o da responsabilità extracontrattuale.
Dispositivo e principi affermati
La Corte conclude che:
- l’articolo 23, paragrafo 4, consente l’esclusione dall’esdebitazione di categorie ulteriori di debiti solo se tale esclusione è debitamente giustificata in virtù del diritto nazionale;
- gli Stati membri possono escludere debiti tributari e previdenziali dall’esdebitazione, purché la misura sia debitamente giustificata.
Per i professionisti, la sentenza conferma un ampio margine nazionale nella disciplina delle deroghe all’esdebitazione, ma richiede che la giustificazione sia rintracciabile nel sistema interno e non sia meramente apparente.
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