Sentenza n. 1992/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Napoli n. 2815/2024, pubblicata il 17/04/2024, in esito al giudizio RG n. 221/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2815/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica docente e al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli che aveva accertato il suo diritto a usufruire, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2021/2022, ordinando al Ministero l'assegnazione della Carta e il riconoscimento degli interessi. La sentenza aveva inoltre posto a carico del Ministero la rifusione di una parte delle spese di lite. In mancanza di adempimento, il ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine all'Amministrazione e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all'esecuzione entro i termini indicati in motivazione. Il compenso del Commissario, ove dovuto, è stato determinato in 500 euro, a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.000 euro per le spese del giudizio di ottemperanza, oltre accessori di legge, con attribuzione ai difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di azionare l'ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, inclusa l'assegnazione di un termine all'Amministrazione e la nomina di un Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza.
Massime di principio
- L'ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento da parte dell'Amministrazione.
- In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare contestualmente un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Le spese della funzione commissariale possono essere poste a carico dell'Amministrazione inadempiente e liquidate dal giudice dell'ottemperanza, ove la loro debenza risulti concretamente sussistente.
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