Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1992/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Napoli n. 2815/2024, pubblicata il 17/04/2024, in esito al giudizio RG n. 221/2023.

Giustizia amministrativa202505611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2815/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica docente e al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli che aveva accertato il suo diritto a usufruire, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2021/2022, ordinando al Ministero l'assegnazione della Carta e il riconoscimento degli interessi. La sentenza aveva inoltre posto a carico del Ministero la rifusione di una parte delle spese di lite. In mancanza di adempimento, il ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine all'Amministrazione e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all'esecuzione entro i termini indicati in motivazione. Il compenso del Commissario, ove dovuto, è stato determinato in 500 euro, a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.000 euro per le spese del giudizio di ottemperanza, oltre accessori di legge, con attribuzione ai difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di azionare l'ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, inclusa l'assegnazione di un termine all'Amministrazione e la nomina di un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza.

Massime di principio

  • L'ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento da parte dell'Amministrazione.
  • In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare contestualmente un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Le spese della funzione commissariale possono essere poste a carico dell'Amministrazione inadempiente e liquidate dal giudice dell'ottemperanza, ove la loro debenza risulti concretamente sussistente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.