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Sentenza

Sentenza n. 271/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 17/2025 del Tribunale di Forlì pubblicata in data 21.01.2025.

Giustizia amministrativa202501436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 17/2025 del Tribunale di Forlì, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile n. 17/2025 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 21 gennaio 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 30 luglio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inottemperanza dell'amministrazione agli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza presupposta, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della ricorrente, dovrà operare in sostituzione dell'amministrazione, entro i successivi novanta giorni, il commissario ad acta nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostra l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all'amministrazione e la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione delle statuizioni in esso contenute.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.
  • L'esecuzione del giudicato deve avvenire tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, con conseguente detrazione delle somme già pagate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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