Sentenza n. 2845/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento della deliberazione dell'AORN Cardarelli n. 975 del 10 ottobre 2025 recante sia l'esclusione del RTI Meranese Servizi s.p.a. - Jobbing soc. coop dalla "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle aree dell'A.O.R.N. "A. Cardarelli" - CIG B1E41568EA", sia l'aggiudicazione della gara stessa in favore della E.P.M. S.r.l., e di tutti gli atti e verbali di gara, nei limiti dell'interesse fatto valere, ivi in particolare compreso il verbale di gara n. 45 in data 30 settembre 2025 recante le motivazioni dell'esclusione e tutti gli atti connessi; - di ogni altro atto, verbale o provvedimento, comunque denominato, con il quale o sulla base del quale sia stata determinata l’esclusione medesima e la conseguente aggiudicazione; - nonché della disciplina di gara (bando, disciplinare e ogni altro atto regolativo della gara), in tutte le parti in cui sia mai intesa nel senso di sostenere le motivazioni dell’esclusione; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara e, per l’effetto, di stipulare il contratto, eventualmente anche a mezzo di subentro nell'aggiudicazione e nel contratto, con declaratoria di inefficacia, anche retroattiva, del contratto qualora stipulato con altro operatore; e per la condanna dell’amministrazione aggiudicatrice al risarcimento in forma specifica;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di esclusione del RTI dalla procedura aperta e contestuale aggiudicazione della gara a un’altra impresa, con il verbale recante le motivazioni dell’esclusione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTI ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura di gara, disposta perché le giustificazioni richieste nell’ambito della verifica di anomalia erano state trasmesse oltre le ore 16:00 del termine fissato e mediante PEC anziché tramite la piattaforma telematica SIAPS. Ha dedotto la violazione dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dei principi di leale collaborazione, buon andamento, efficienza, economicità e risultato, nonché della tassatività delle cause di esclusione. Secondo il RTI, il disciplinare e la richiesta di giustificazioni indicavano soltanto il giorno di scadenza e non un termine orario perentorio; inoltre, il termine per la presentazione delle giustificazioni non avrebbe natura espulsiva. La stazione appaltante avrebbe quindi dovuto esaminare le giustificazioni, ricevute via PEC nello stesso giorno della scadenza e comunque prima della verifica di congruità, oppure valutare l’offerta sulla base degli atti già disponibili. È stata altresì dedotta l’illegittimità della disciplina di gara ove interpretata nel senso di imporre l’esclusione automatica per l’invio tramite canale diverso dalla piattaforma. Il RTI ha chiesto anche l’accertamento del diritto all’aggiudicazione, l’eventuale subentro nel contratto e il risarcimento in forma specifica. Il giudice ha inoltre esaminato l’intervento ad opponendum di un diverso operatore economico, il quale aveva proposto autonomo ricorso contro la medesima aggiudicazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’intervento ad opponendum dell’operatore economico concorrente, rilevando che l’interventore aveva un interesse collegato e contrario a quello dedotto nel giudizio e aveva già proposto un autonomo ricorso contro l’aggiudicazione. Nel merito ha respinto il ricorso. Il disciplinare prevedeva in modo puntuale che tutte le comunicazioni e gli scambi informativi della gara dovessero avvenire tramite la piattaforma SIAPS; la PEC era prevista soltanto per specifiche funzioni, tra cui la ricezione delle comunicazioni della piattaforma e la segnalazione tempestiva di eventuali malfunzionamenti. La richiesta di giustificazioni aveva inoltre indicato la piattaforma come unico canale di comunicazione e fissato il termine ultimo alle ore 16:00 del 2 luglio 2025. Il RTI aveva inviato le giustificazioni alle ore 18:17 e 18:25 dello stesso giorno, mediante PEC non abilitate alla ricezione, senza dedurre né provare malfunzionamenti della piattaforma e senza segnalare tempestivamente difficoltà di accesso tramite il canale previsto dalla lex specialis. Il giudice ha ritenuto legittimo il termine orario, quale esercizio del margine discrezionale del RUP nella fissazione di un termine non superiore a quindici giorni, e ha ritenuto vincolante l’utilizzo della piattaforma, funzionale a garantire riservatezza, tracciabilità e univocità della documentazione. L’invio mediante un canale non conforme non poteva essere equiparato alla presentazione regolare delle giustificazioni. La stazione appaltante non aveva introdotto una nuova causa di esclusione, ma aveva constatato l’impossibilità di utilizzare giustificazioni non trasmesse secondo le regole di gara, anche per tutelare la par condicio. È stato inoltre rilevato che il RTI non aveva dimostrato che l’offerta potesse essere valutata sulla base della documentazione già disponibile, soprattutto con riguardo ai costi della manodopera, la cui congruità richiedeva specifiche giustificazioni. La sentenza ha posto le spese a carico del RTI, liquidandole in euro 3.000 oltre accessori in favore dell’AORN e in euro 3.000 oltre accessori in favore dell’aggiudicataria; le spese con l’interventore sono state compensate.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
termine non superiore a 15 giorni
La disposizione consente al RUP di fissare il termine per la presentazione delle giustificazioni entro il limite massimo di quindici giorni, anche individuando un termine orario; le giustificazioni devono essere rese secondo le modalità di interlocuzione previste dalla procedura.
art. 22 d.lgs. 36/2023
La norma è richiamata quale base dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e dell’utilizzo delle piattaforme interoperabili per la gestione delle procedure di gara.
art. 23 d.lgs. 36/2023
Dal 1° gennaio 2024 impone alle stazioni appaltanti la gestione delle procedure di gara mediante piattaforme informatiche interoperabili con la Banca Nazionale dei Contratti Pubblici.
art. 29 d.lgs. 36/2023
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi ai contratti pubblici devono essere eseguiti, di norma, tramite le piattaforme dell’ecosistema nazionale; il domicilio digitale può essere utilizzato solo per quanto non previsto dalle piattaforme.
art. 25 comma 2 d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata in relazione agli effetti dei malfunzionamenti delle piattaforme, ma non è applicabile in assenza di prova o deduzione di un malfunzionamento che abbia inciso sull’accesso al sistema.
art. 92 d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata con riguardo alla sospensione o proroga dei termini in caso di malfunzionamento della piattaforma; tali conseguenze presuppongono la prova del malfunzionamento e della sua incidenza sulla partecipazione.
art. 97 Costituzione
È richiamato dalla parte ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara gestite mediante piattaforme telematiche, quando la lex specialis stabilisce in modo chiaro che le comunicazioni e la trasmissione della documentazione devono avvenire tramite una determinata piattaforma, l’operatore economico deve utilizzare esclusivamente tale canale, salvo comprovato malfunzionamento imputabile all’amministrazione e tempestivamente segnalato secondo le modalità previste.
- L’invio della documentazione di gara mediante una PEC diversa dal canale telematico prescritto dalla lex specialis non equivale alla regolare presentazione della documentazione, anche se la stazione appaltante ne abbia avuto conoscenza, quando il canale alternativo non garantisca le medesime condizioni di riservatezza, tracciabilità e univocità.
- Il termine previsto dall’art. 110 del d.lgs. 36/2023 come non superiore a quindici giorni per la presentazione delle giustificazioni nell’ambito della verifica di anomalia consente al RUP di fissare un termine più breve e di individuarne anche l’orario di scadenza, purché la prescrizione sia comunicata all’operatore e coerente con la disciplina di gara.
- L’operatore economico che partecipi a una gara telematica è tenuto a osservare con particolare diligenza le prescrizioni della lex specialis e le istruzioni tecniche sul canale di trasmissione; gli errori imputabili alla sua condotta ricadono sul medesimo in applicazione del principio di autoresponsabilità.
- Il mancato esame di giustificazioni trasmesse tardivamente e mediante un canale non conforme non costituisce introduzione di una causa di esclusione ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge, quando la stazione appaltante non possa utilizzare la documentazione irregolarmente trasmessa senza violare le regole della procedura e la par condicio.
- In assenza di giustificazioni regolarmente presentate, l’operatore non può limitarsi ad affermare che la stazione appaltante avrebbe potuto valutare l’offerta sulla base degli atti già disponibili; deve dimostrare in concreto che tali atti consentivano la verifica di congruità, in particolare quando sono in discussione i costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza.
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