Cassazione Penale, Sentenza n. 24311/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto di formazione dello stato passivo in procedimento di prevenzione (artt. 52 ss. D.lgs. 159/2011): i ricorrenti contestavano il mancato esame nel merito o il parziale riconoscimento di crediti professionali e di forniture, nonché il rigetto per presunta tardività di documentazione. In particolare Borioni contestava l'ammissione con riserva per importi ridotti e la mancata autonoma verifica del credito da parte del giudice della prevenzione nonostante l'esistenza (o la pendenza) di giudizi civili; le Coscia denunciavano che il Tribunale non aveva deciso il merito e aveva subordinato la decisione a giudizi civili inesistenti; Cogemit contestava la dichiarata tardività dei documenti prodotti in sede di opposizione e la mancata valutazione complessiva delle prove sulla data certa del contratto
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto i ricorsi: ha ritenuto che il giudice della prevenzione ha il dovere esclusivo di procedere all'accertamento dei crediti nell'ambito della procedura di prevenzione e non può rinviare sistematicamente la decisione ai giudizi civili esterni; ha censurato la mancata motivazione del Tribunale circa la riduzione del quantum ammesso con riserva; ha ritenuto illegittimo il rigetto per presunta tardività di documenti prodotti con l'opposizione se tali documenti erano già prodotti o giustificati nelle fasi precedenti; nel complesso il decreto è stato annullato e la causa rinviata al Tribunale di Roma per nuovo esame conforme ai principi indicati
Norme richiamate
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)
Il titolo IV affida al procedimento di prevenzione la verifica dei diritti dei terzi; il giudice della prevenzione ha poteri officiosi e il dovere esclusivo di accertare i crediti secondo le forme del titolo IV, senza subire vincoli vincolanti derivanti da accertamenti civili esterni
Art. 45 cod. ant.
la tutela dei diritti dei terzi è garantita, ma solo entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV
La tutela dei terzi è condizionata al rispetto delle forme previste dal titolo IV e quindi devoluta fondamentalmente al giudice della prevenzione
Art. 58 cod. ant.
Definisce i contenuti della domanda di ammissione e le modalità di instaurazione della verifica: la domanda deve indicare petitum e causa petendi e non interrompe prescrizione/decadenze; i documenti giustificativi e le allegazioni sono valutabili dal giudice della prevenzione
Art. 59 cod. ant.
i provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario
Gli accertamenti endo-prevenzionali vincolano l'Erario ma non hanno automaticamente efficacia esterna vincolante rispetto ad altri giudizi; servono anche a preservare l'Erario da crediti di comodo
Art. 58, comma 5-ter cod. ant.
l'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza
La norma disciplina i termini per le integrazioni documentali nella fase delle osservazioni al progetto di stato passivo, ma non vale automaticamente a impedire la produzione di documenti nell'atto di opposizione; l'art. 59 comma 8 limita la produzione 'nuova' in udienza salvo giustificato impedimento
Art. 96, comma 1, n. 3, Legge fallimentare (richiamata per contrasto)
Nel fallimento è prevista l'ammissione al passivo con riserva di crediti accertati da sentenze non passate in giudicato prima della dichiarazione di fallimento; nel codice antimafia non esiste analoga norma e la scelta legislativa è stata quella di preservare l'autonomia della verifica endo-prevenzionale
Legge 17 ottobre 2017, n. 161
Ha ribadito la devoluzione della verifica dei crediti relativi a beni sequestrati per prevenzione al giudice delegato, rafforzando l'esclusività della procedura di prevenzione rispetto a verifiche esterne
Art. 112 cod. proc. civ.
Richiama il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il mancato pronunciamento sul punto chiesto integra vizio quando il giudice omette di decidere il merito devolutogli
Art. 606 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Norma procedurale richiamata nei ricorsi per segnalare violazioni di legge e vizi procedurali nella decisione impugnata
Art. 2704 cod. civ.
Riferito alla data certa della scrittura privata: l'assenza di data certa non esclude la possibilità di provare l'anteriorità dell'atto con altri elementi (pagamenti, fatture, altri fatti idonei)
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione (Codice antimafia) il giudice della prevenzione ha il dovere e la competenza primaria ad accertare i crediti dei terzi secondo le forme del titolo IV: non è automaticamente vincolato da pronunce civili esterne, anche se non definitive
- Gli accertamenti civili esterni, inclusi quelli non definitivi, possono essere considerati dal giudice della prevenzione ma non assumono valore vincolante: costituiscono solo uno dei molteplici elementi valutabili dal giudice preventivo
- L'ammissione con riserva di un credito richiede motivazione adeguata, specialmente se il giudice decide di ridurre il quantum rispetto alla domanda: la semplice rinuncia ad accertare spetta alla Corte solo se debitamente motivata
- Documentazione prodotta con l'opposizione non è automaticamente tardiva se è pertinente e, in particolare, se già era stata in parte depositata nella fase di insinuazione; il divieto assoluto riguarda la produzione 'nuova' in udienza salvo giustificato impedimento
- La procedura di prevenzione è caratterizzata da poteri istruttori officiosi del giudice e da finalità pubblicistiche (tutela dell'Erario), per cui è necessario valutare il rischio di 'crediti di comodo' e bilanciare l'interesse dei creditori con l'interesse pubblico
- In situazioni analoghe conviene: a) documentare la data certa e l'anteriorità del credito con ogni elemento probatorio disponibile (pagamenti, fatture, messa in mora); b) produrre tempestivamente le prove nelle fasi previste ma non esitare a integrare con l'opposizione se giustificato; c) richiedere motivazioni puntuali se vi è ammissione parziale o rinvio a giudizi esterni
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