Cassazione Penale, Sentenza n. 2870/2022 del 25/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catania (Sezione per il riesame) che aveva disposto la sospensione dall'esercizio della professione medica per 12 mesi in relazione ai delitti indicati (artt. 319, 321, 479, 476, comma 2, e 640, comma 2 c.p.). Il ricorso denunciava: 1) l'ammissibilità dell'appello del pubblico ministero (contestata come generica perché, secondo la difesa, non avrebbe affrontato i punti decisivi dell'ordinanza del GIP); 2) la mancanza di adeguata motivazione sulla sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati, posto che il ricorrente era stato trasferito e poi aveva rassegnato le dimissioni dal servizio pubblico, rendendo secondo la difesa non attuale il rischio di reiterazione e incongrua la misura sospensiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha rigettato il primo motivo: l'appello del pubblico ministero è stato ritenuto ammissibile in quanto, pur sintetico, conteneva critiche e rinviava alla richiesta di misura. Ha invece accolto il secondo motivo per carenza di motivazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza del pericolo di reiterazione, osservando che la valutazione deve basarsi su elementi concreti e attuali e non su affermazioni generiche o fatti superati (sospensione e dimissioni). Ha inoltre chiarito che la sopravvenuta sospensione o dimissione non esclude automaticamente l'applicabilità della misura di cui all'art. 290 c.p.p., ma occorre una motivazione adeguata che spieghi perché, anche nella nuova situazione, sussista il concreto pericolo di reiterazione. P.Q.M. la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catania, Sezione per le misure cautelari personali, per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 319 cod. pen.
Articolo richiamato tra i capi di imputazione; la sentenza lo elenca tra i reati contestati ma la decisione riguarda l'ammissibilità e la motivazione della misura cautelare, non l'accertamento di responsabilità penale sostanziale.
art. 321 cod. pen.
Articolo richiamato fra i reati contestati; menzionato nell'inquadramento delle accuse per le quali è stata disposta la misura cautelare.
art. 479 cod. pen.
Articolo indicato tra le imputazioni (falsità materiale o ideologica); citato a titolo informativo nell'ambito dei reati che hanno giustificato la richiesta cautelare.
art. 476, comma secondo, cod. pen.
Norma richiamata tra i reati contestati; presente nell'elencazione delle fattispecie penali oggetto del procedimento.
art. 640, comma secondo, cod. pen.
Rilevato tra i capi d'imputazione (truffa aggravata); viene ricordato come fatto contestato ma la decisione riguarda la motivazione della misura cautelare.
art. 290 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la misura della sospensione dall'esercizio della professione; la Corte chiarisce che la misura può essere applicata anche dopo la sospensione o le dimissioni dall'impiego pubblico, purché la motivazione dimostri il concreto pericolo di reiterazione nelle mutate condizioni.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento al pericolo di reiterazione come presupposto delle misure cautelari personali; la Corte sottolinea che tale pericolo deve essere concreto e attuale e adeguatamente motivato.
Massime di principio
- L'appello del pubblico ministero è ammissibile anche se sintetico, purché contenga le ragioni di critica rispetto al provvedimento impugnato e rinvii in modo comprensibile alla richiesta di misura.
- Per disporre una misura cautelare per pericolo di reiterazione è richiesto un giudizio prognostico concreto e attuale, fondato su elementi oggettivi e specifici relativi alla situazione dell'indagato al momento dell'applicazione, non su affermazioni generiche o sulla sola gravità astratta del reato.
- La cessazione del rapporto di lavoro pubblico (sospensione o dimissioni) non esclude automaticamente la possibilità di applicare misure come la sospensione dall'esercizio della professione: il giudice può comunque adottarle se motiva adeguatamente perché, malgrado la nuova condizione, permanga il concreto rischio di reiterazione o la possibilità di commettere reati analoghi.
- Una motivazione carente o basata su circostanze superate determina l'annullamento del provvedimento cautelare e il rinvio per un nuovo esame: il giudice deve esplicitare i fatti e le ragioni che giustificano la previsione del pericolo attuale.
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