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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13597/2020 del 02/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma del 27 ottobre 2017, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione del Tribunale di Latina. La controversia riguardava la gestione, da parte dell’ex curatore, di un rimborso IVA di Lire 365.261.000, erroneamente corrisposto nel 1998 alla curatela anziché a un creditore assegnatario dei crediti pignorati prima del fallimento. Dopo che lo Stato, il 10 gennaio 2000, aveva chiesto la restituzione delle somme, l’Ufficio delle entrate le aveva versate nel luglio 2000 al creditore assegnatario, tramite un mandatario all’incasso. La curatela contestava che il curatore, senza segnalare tale richiesta, avesse poi espresso parere favorevole, nel giugno 2001, all’ammissione al passivo del mandatario per il medesimo credito, che era stato pagato a metà agosto 2001, in parte in contanti al difensore e in parte con assegni circolari. La curatela deduceva così una duplicazione del pagamento e un danno quantificato in Lire 379.247.292, oltre interessi, oltre a ulteriori irregolarità nella gestione e nella tenuta dei registri. Il Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria e quella di restituzione del compenso, ritenendo non provato il danno, e aveva respinto anche la riconvenzionale del curatore; aveva inoltre condannato la curatela alle spese in favore dell’assicuratrice, chiamata dal curatore e costituitasi eccependo l’inoperatività della garanzia. In appello, la curatela censurava la valutazione della prova del danno e il curatore, con appello incidentale, la valutazione sulla prova dell’assenza di colpa. La Corte d’appello aveva deciso ritenendo che l’autorizzazione del giudice delegato a procedere al pagamento interrompesse il nesso causale tra la condotta del curatore e il danno, con assorbimento dell’appello incidentale. Con l’unico motivo di cassazione, la curatela ha denunciato violazione degli artt. 38 e 111 della legge fallimentare e degli artt. 1176 e 1218 c.c., sostenendo che l’autorizzazione giudiziale rimuoveva soltanto un limite giuridico al compimento dell’atto, senza escludere la responsabilità contrattuale del curatore né trasferire al giudice l’obbligo di diligenza e di corretta informazione.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ribadito che l’azione di responsabilità contro il curatore revocato ex art. 38 legge fallimentare ha natura contrattuale e che, pertanto, grava sul curatore l’onere di dimostrare la non imputabilità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c. L’autorizzazione del giudice delegato non esclude di per sé la responsabilità del curatore né interrompe il nesso causale; può eventualmente rilevare ai fini di un concorso di responsabilità dell’organo giudiziale, non prospettato nel caso concreto. La Corte d’appello aveva quindi deciso sulla base di un’ipotesi non suffragata, senza esaminare compiutamente la prova del danno e le contestazioni sulla colpa. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare i fatti alla luce di tali principi. Non è stata decisa in cassazione la sussistenza concreta del danno né la responsabilità finale del curatore.

Norme richiamate

  • art. 38 legge fallimentare

    L’azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dalla L. Fall., art. 38, ha natura contrattuale, in considerazione della natura del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell’organo concorsuale.

    L’azione ex art. 38 legge fallimentare è contrattuale perché sanziona la violazione degli obblighi legali inerenti all’ufficio del curatore.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Ciò significa che dal curatore si pretende non già un livello medio di attenzione e prudenza, ma la diligenza correlata (anche) alla perizia richiesta dall’incarico professionale, secondo specifici parametri tecnici, sia pure con la conseguente facoltà di avvalersi – a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà – della limitazione di responsabilità contemplata dall’art. 2236 c.c. (che esonera da responsabilità in caso di colpa lieve).

    Il curatore deve osservare la diligenza professionale qualificata, commisurata alla natura dell’incarico e alla perizia richiesta; per problemi tecnici di particolare difficoltà può trovare applicazione la limitazione prevista dall’art. 2236 c.c.

  • art. 1218 c.c.

    Così dimenticando che, trattandosi di responsabilità di tipo contrattuale, gravava proprio sul curatore l’onere di dimostrare la non imputabilità dell’inadempimento, ex art. 1218 c.c.

    Nell’azione contrattuale contro il curatore, spetta a quest’ultimo provare che l’inadempimento non gli è imputabile.

  • art. 2236 c.c.

    Ciò significa che dal curatore si pretende non già un livello medio di attenzione e prudenza, ma la diligenza correlata (anche) alla perizia richiesta dall’incarico professionale, secondo specifici parametri tecnici, sia pure con la conseguente facoltà di avvalersi – a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà – della limitazione di responsabilità contemplata dall’art. 2236 c.c. (che esonera da responsabilità in caso di colpa lieve).

    In presenza di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità del curatore può beneficiare della limitazione per colpa lieve prevista per le prestazioni professionali.

  • artt. 1173, 1321 e 1218 c.c.

    Anche la categoria delle “obbligazioni ex lege” (da taluno ricondotta agli “altri atti o fatti idonei” a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico, cui allude lo stesso art. 1173 c.c.) è soggetta a un regime che non si discosta da quello delle obbligazioni contrattuali in senso stretto, laddove le obbligazioni integranti la cd. responsabilità da fatto lecito (come la gestione di affari altrui e l’arricchimento senza causa) non presuppongono l’inesatto adempimento di un obbligo precedente (di fonte legale o contrattuale che sia) nè dipendono da comportamenti illeciti dannosi.

    La responsabilità da inadempimento può avere natura contrattuale anche quando l’obbligo preesistente deriva dalla legge e non da un contratto in senso stretto; ciò la distingue dalle obbligazioni da fatto lecito che non presuppongono l’inesatto adempimento di un obbligo precedente.

  • art. 111 legge fallimentare

    La norma è indicata nella rubrica del motivo di ricorso, ma la sentenza non ne svolge un’applicazione o interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • L’azione di responsabilità contro il curatore fallimentare revocato per violazione degli obblighi inerenti all’ufficio ha natura contrattuale, poiché tali obblighi costituiscono un rapporto giuridico preesistente anche se derivano dalla legge e non da un contratto in senso stretto.
  • Nella responsabilità contrattuale del curatore, questi deve dimostrare la non imputabilità dell’inadempimento; il creditore della prestazione deve provare il danno e il nesso causale secondo le regole applicabili alla domanda risarcitoria.
  • Il curatore deve adempiere con la diligenza professionale qualificata richiesta dalla natura dell’incarico, comprensiva della perizia correlata ai parametri tecnici pertinenti; per problemi tecnici di particolare difficoltà può rilevare la limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c.
  • L’autorizzazione del giudice delegato non esonera di per sé il curatore dalla responsabilità per la propria condotta e non interrompe automaticamente il nesso causale tra condotta e danno; può eventualmente rilevare per un concorso di responsabilità dell’organo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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