Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23534/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso della tassa automobilistica provinciale relativa all’anno 2016 per un autoveicolo storico. Il contribuente aveva chiesto il rimborso sostenendo di avere diritto all’esenzione prevista dalla normativa provinciale per i veicoli ultratrentennali o, comunque, al beneficio agevolativo applicabile ai veicoli storici. L’amministrazione aveva negato il rimborso assumendo che l’agevolazione non spettasse ai veicoli adibiti a uso professionale. La commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo che la dicitura risultante dalla carta di circolazione, relativa all’uso promiscuo di trasporto persone e cose, non equivalesse a uso professionale e che la norma agevolativa dovesse interpretarsi restrittivamente ma, in caso di dubbio, a favore del contribuente. Con il ricorso per cassazione l’ente impositore ha dedotto: 1) violazione dell’art. 8-bis della legge provinciale n. 9/1998, sostenendo che la precedente immatricolazione come uso promiscuo non escluderebbe la riconducibilità a uso professionale e che sarebbe onere del contribuente aggiornare la carta di circolazione; 2) violazione dell’art. 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, perché i dati fiscalmente rilevanti dovrebbero risultare dalla carta di circolazione e il mancato aggiornamento del libretto impedirebbe il beneficio; 3) violazione dei criteri interpretativi delle leggi, perché la norma agevolativa sarebbe di stretta interpretazione e non potrebbe essere letta in senso estensivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che la vecchia dicitura di uso promiscuo, oggi assorbita nella categoria M1, non consenta di presumere un uso professionale del veicolo, perché l’uso professionale dipende non dalle caratteristiche intrinseche del mezzo ma dal concreto modo in cui esso viene impiegato. Ha inoltre osservato che il trasporto di cose non equivale automaticamente a uso professionale e che le indicazioni contenute nel libretto, pur non aggiornate alla nuova classificazione, descrivono comunque una categoria riconducibile all’uso ordinario e non professionale. Quanto al terzo motivo, ha affermato che l’art. 8-bis va interpretato come regola generale di agevolazione con un’eccezione per i soli veicoli effettivamente adibiti a uso professionale, senza violare il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell’intimato, ma è stato disposto l’obbligo dei ricorrenti di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8-bis della legge provinciale Bolzano 11 agosto 1998, n. 9

    "esclusi quelli adibiti ad uso professionale"; riduzione del 50% dal ventesimo anno; esenzione dal trentesimo anno

    La disposizione agevolativa opera come regola generale per i veicoli storici, con esclusione solo per quelli effettivamente adibiti a uso professionale; non consente di fondare l’esclusione sul solo dato formale della vecchia dicitura di uso promiscuo non aggiornata.

  • art. 2 d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 32

    i dati per la determinazione della tassa risultano dalla carta di circolazione

    La carta di circolazione è un documento rilevante per i dati fiscali, ma la dicitura di uso promiscuo ivi riportata, letta alla luce della nuova classificazione, non prova di per sé un uso professionale.

  • d.m. 4 agosto 1998, n. 48

    recepimento della direttiva 98/14/CE

    Ha introdotto la nuova classificazione dei veicoli in categorie per trasporto di persone e di merci, assorbendo la precedente categoria del trasporto promiscuo nella categoria M1.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    criterio di interpretazione delle norme

    Il divieto di interpretazione estensiva o analogica delle norme eccezionali non impedisce di riconoscere la regola agevolativa quando la pretesa esclusione si fondi su un uso solo astratto o ipotetico, non desumibile dai dati di circolazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

    È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione delle disposizioni sostanziali sulla tassa automobilistica e sui criteri interpretativi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali sui veicoli storici, la clausola di esclusione per l’uso professionale va riferita all’impiego concreto del mezzo e non può essere desunta automaticamente dalla sola classificazione amministrativa o dalla vecchia dicitura di uso promiscuo.
  • La precedente categoria del trasporto promiscuo, assorbita nella nuova categoria dei veicoli per trasporto di persone, non è di per sé indice univoco di uso professionale; occorre verificare se dal documento di circolazione emerga un impiego effettivo nell’ambito di un’attività organizzata.
  • Il trasporto di cose non coincide necessariamente con l’uso professionale: le due nozioni sono solo compatibili, ma non sovrapponibili; quindi non può operare una presunzione automatica di professionalità del veicolo.
  • La norma agevolativa sui veicoli storici mantiene la sua natura di regola generale favorevole al contribuente, mentre l’esclusione per uso professionale costituisce un’eccezione da applicare solo quando risulti in modo chiaro e non meramente ipotetico.
  • Il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative non impedisce di leggere la disposizione secondo il suo significato sistematico, purché non si estenda il beneficio oltre i casi previsti e si escludano solo le ipotesi effettivamente riconducibili all’eccezione.
  • Per attribuire rilievo fiscale alla destinazione del veicolo, ciò che conta è il dato documentale valutato in concreto alla luce della classificazione vigente e non una presunzione astratta fondata sulla potenziale compatibilità del mezzo con attività economiche.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.