Cassazione Civile, Ordinanza n. 25954/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di intimazione notificato il 25 marzo 2016 dall’agente della riscossione, relativo a crediti tributari e non tributari vantati dall’Agenzia delle Entrate e dalla Regione Lazio. Aveva dedotto la prescrizione delle pretese e l’omessa notifica delle cartelle presupposte. La CTP aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sui crediti non tributari, dichiarato inammissibile per mancata prova della notifica il ricorso contro la Regione Lazio e rigettato quello contro l’Agenzia delle Entrate. In appello, la CTR del Lazio, con sentenza n. 1528/18 depositata il 9 marzo 2018, aveva riconosciuto l’ammissibilità del ricorso contro la Regione e annullato l’intimazione, ritenendo prescritte le pretese tributarie, con esclusione dei crediti per contravvenzioni stradali del 2011, estranei alla giurisdizione tributaria. ADER ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 2946 c.c. e dei principi desunti dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, sostenendo che ai crediti controversi si applicasse la prescrizione ordinaria decennale; con il secondo e il terzo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha denunciato l’omesso esame della natura dei crediti relativi a IRPEF, IRAP e IVA, che a suo avviso erano soggetti alla prescrizione ordinaria, e del mancato decorso, alla data dell’intimazione, del termine triennale per i crediti regionali da tassa automobilistica portati dalla cartella n. 09720130208311628.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare i tre motivi di merito. Ha rilevato d’ufficio che ADER si era avvalsa, nel giudizio di legittimità, di un avvocato del libero foro, benché il Protocollo d’intesa del 5 luglio 2017 riservasse all’Avvocatura dello Stato il patrocinio delle liti davanti alla Corte di cassazione civile e tributaria. Non risultava in atti alcuna delle condizioni che consentono di derogare a tale patrocinio: conflitto, apposita e motivata delibera nei casi previsti dall’art. 43, quarto comma, del r.d. n. 1611/1933, o indisponibilità dell’Avvocatura ad assumere la difesa. La procura al legale del libero foro era pertanto invalida e il vizio rilevabile d’ufficio. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché le parti intimate sono rimaste tali. La Corte ha inoltre escluso l’attestazione per il contributo unificato aggiuntivo, in ragione della disciplina applicabile ad ADER sulla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016
per la propria rappresentanza e difesa in giudizio l’ADER si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa, salvo che nelle ipotesi di conflitto o in presenza delle condizioni di cui all’art. 43, quarto comma, del r.d. n. 1611 del 1933 (cioè qualora sia stata adottata apposita, motivata, delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) o a fronte dell’indisponibilità dell’Avvocatura ad assumere il patrocinio.
La rappresentanza e difesa di ADER spettano all’Avvocatura dello Stato nei casi stabiliti dalla convenzione, salvo le eccezioni indicate dalla legge e dalla disciplina convenzionale.
art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611/1933
per la propria rappresentanza e difesa in giudizio l’ADER si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa, salvo che nelle ipotesi di conflitto o in presenza delle condizioni di cui all’art. 43, quarto comma, del r.d. n. 1611 del 1933 (cioè qualora sia stata adottata apposita, motivata, delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) o a fronte dell’indisponibilità dell’Avvocatura ad assumere il patrocinio.
Il ricorso al patrocinio di un avvocato del libero foro, quando la convenzione riserva la lite all’Avvocatura dello Stato, richiede una delle deroghe previste, tra cui l’adozione di un’apposita e motivata delibera secondo la disposizione.
art. 4-novies d.l. n. 34/2019
la disposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate - Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.
La disposizione chiarisce che l’eccezione di cui all’art. 43, quarto comma, opera per i giudizi riservati convenzionalmente all’Avvocatura quando ADER scelga di non avvalersene; non opera invece se l’Avvocatura è indisponibile ad assumere il patrocinio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2946 c.c. e dei princìpi di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999.
La norma è richiamata quale parametro della censura di violazione di legge, ma la Corte non esamina tale motivo perché dichiara inammissibile il ricorso per un vizio della rappresentanza processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Con il secondo e il terzo motivo è lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione fra le parti.
La disposizione è invocata per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi; la Corte non procede allo scrutinio delle censure, precluso dall’inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo applicabile all’ADER - in virtù del rinvio contenuto nell’art. 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, come modificato dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 34 del 2023, conv. dalla legge n. 56 del 2023 - la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lett. a), del citato d.P.R., prevedente la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche.
Non va attestato l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato a carico di ADER, poiché trova applicazione la disciplina della prenotazione a debito prevista per le amministrazioni pubbliche.
art. 158, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002
Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo applicabile all’ADER - in virtù del rinvio contenuto nell’art. 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, come modificato dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 34 del 2023, conv. dalla legge n. 56 del 2023 - la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lett. a), del citato d.P.R., prevedente la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche.
La prenotazione a debito del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche esclude, nel caso di ADER, l’attestazione del contributo aggiuntivo prevista per l’impugnazione.
Massime di principio
- Quando una convenzione riserva all’Avvocatura dello Stato il patrocinio di un giudizio, l’ente che intenda farsi rappresentare da un avvocato del libero foro deve dimostrare la sussistenza di una specifica deroga prevista dalla legge o dalla convenzione; in mancanza, la procura è invalida e il vizio è rilevabile d’ufficio.
- Per ADER, nel contenzioso tributario, la convenzione richiamata dalla decisione esclude l’obbligo di patrocinio erariale per i giudizi di merito davanti alle Corti di giustizia tributaria, ma lo prevede per il giudizio di cassazione, salvo conflitto, apposita e motivata delibera nei casi consentiti o indisponibilità dell’Avvocatura dello Stato.
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