Cassazione Penale, Sentenza n. 31521/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Colace impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per l'omicidio di Francesco Covato (fatti tra il 24 e 25 gennaio 1990). Denunciava tre vizi principali: (1) nullità per violazione degli artt. 405, 406 e 407 c.p.p. e inutilizzabilità degli atti acquisiti oltre il termine delle indagini, sostenendo che la decorrenza dei termini era stata calcolata erroneamente e che molte attività investigative sarebbero dunque inutilizzabili; (2) errata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (art. 192, comma 3 e art. 273 c.p.p.), denunciando genericità, tardività o circolarità delle fonti testimoniali su cui si fonda la gravità indiziaria; (3) carenza delle esigenze cautelari e illegittima rinnovazione della misura dopo declaratoria di inefficacia del titolo (artt. 274, 275 e art. 309, comma 10 c.p.p.), con contestazione della mancata motivazione circa l'eccezionalità delle esigenze cautelari e richiamo alla distanza temporale tra fatto e adozione del titolo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo la Corte ha confermato che la decorrenza del termine per le indagini si calcola dalla formale iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., che nel caso risultava effettuata il 20 novembre 2017, e ha richiamato giurisprudenza delle Sezioni Unite che esclude conseguenze sul piano dei termini per ritardi nella sola disposizione del P.M.; inoltre ha osservato che, anche ove si escludessero alcuni atti, il resto del compendio indiziario sarebbe sufficiente a sostenere la misura (dottrina della prova di resistenza). Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato molte censure inammissibili o generiche, richiamando il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito degli indizi; ha poi precisato che le dichiarazioni dei collaboratori, anche rese oltre 180 giorni dalla manifestazione della collaborazione, sono comunque utilizzabili nelle indagini preliminari ai fini cautelari e che la presunta circolarità delle dichiarazioni non è stata dimostrata in modo specifico. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di riesame circa le "eccezionali esigenze" ai sensi dell'art. 309, comma 10 c.p.p., anche desumibili dagli elementi già esistenti al momento della prima ordinanza (storia criminale, condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso, provvedimenti di prevenzione, permanenti legami con il contesto mafioso). Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il resistente prevale e il ricorrente è condannato alle spese processuali; è disposta la prosecuzione degli adempimenti relativi alla custodia se non intervenuta la remissione in libertà.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 405
Disciplina la durata delle indagini preliminari; la Corte conferma che la decorrenza va calcolata dalla formale iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.
Codice di procedura penale, art. 406
Norme sul termine e proroga delle indagini; richiamato nel contesto della legittimità delle proroghe e della tempestività degli atti
Codice di procedura penale, art. 407
Rilevante per le conseguenze dell'eventuale inosservanza dei termini; la Corte richiama giurisprudenza che limita le conseguenze dei ritardi formali nella iscrizione
Codice di procedura penale, art. 335
Registro delle notizie di reato; la decorrenza del termine delle indagini è ancorata alla formale ed effettiva iscrizione in tale registro
Codice di procedura penale, art. 415, comma 2
Riguarda l'iscrizione con indicazione di persona identificata; la distinzione tra iscrizione a carico di ignoti e a carico di persona identificata è centrale per la decorrenza dei termini
Codice di procedura penale, art. 370
Disciplina la delega di indagini; citata in relazione alle deleghe disposte per l'identificazione di Colace
Codice di procedura penale, art. 192, comma 3
Principi sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte richiama limiti di valutazione ma afferma l'ampia discrezionalità del giudice di merito
Codice di procedura penale, art. 273
Regola l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona che cooperi con l'autorità; la Corte porta considerazioni sull'utilizzo nel processo e nelle indagini preliminari
Codice di procedura penale, art. 274
Requisiti delle esigenze cautelari ordinarie; richiamato nel confronto con il requisito di "eccezionalità" per la rinnovazione del titolo inefficace
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Parametro per la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari; la Corte segnala l'onere motivazionale quando il fatto è lontano nel tempo
Codice di procedura penale, art. 309, comma 10
Consente la rinnovazione della misura dichiarata inefficace per decorrenza dei termini solo se sussistono "eccezionali esigenze"; la Corte afferma che tali esigenze possono essere desunte dagli elementi esistenti già all'epoca della prima ordinanza, senza necessità di ulteriori elementi nuovi
Legge n. 203 del 1991, art. 7
Aggravante relativa a delitti commessi con modalità mafiose o con finalità di criminalità organizzata; utilizzata per l'inquadramento del reato e per valutare la pericolosità e i legami dell'indagato
Codice penale, artt. 110, 112, 575, 577, 61 n.1
Norme penali richiamate per il capo d'imputazione (omicidio, concorso nel reato, circostanze aggravanti e recidiva/condotte aggravanti)
Codice di procedura penale, art. 94
Riferimento agli adempimenti di cancelleria nel caso di prosecuzione della custodia; citato nella parte finale della decisione
Massime di principio
- La decorrenza del termine delle indagini preliminari si calcola dalla formale iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.; la mera disposizione del P.M. non equivale automaticamente alla decorrenza se non è seguita dalla formale iscrizione
- Gli atti eventualmente acquisiti illegittimamente oltre i termini possono essere considerati irrilevanti se, dopo la loro espunzione, le residue risultanze indiziarie restano sufficienti a giustificare la misura (dottrina della prova di resistenza)
- Il sindacato della Corte di legittimità non riedita la valutazione di merito degli indizi: vanno contestate specificamente la carenza logica, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito per ottenere accoglimento
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, anche se rese oltre 180 giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare, sono comunque utilizzabili nelle indagini preliminari ai fini cautelari e la loro valutazione spetta al giudice di merito; va però verificata l'autonomia genetica delle fonti quando rileva la pluralità di dichiarazioni
- La rinnovazione di una misura dichiarata inefficace per decorrenza dei termini (art. 309, comma 10 c.p.p.) richiede "eccezionali esigenze" che possono essere desunte dagli elementi già in possesso all'epoca della prima ordinanza: non è sempre necessario un elemento nuovo sopravvenuto, ma è richiesta una motivazione rigorosa circa il grado di pericolo
- In presenza di fatti molto anteriori nel tempo, il giudice deve motivare l'attualità delle esigenze cautelari, valorizzando elementi come condanne, provvedimenti di prevenzione e persistenti legami con contesti criminali
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