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Ordinanza

Ordinanza n. 393/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di un avviso pubblico regionale per il finanziamento di attività formative, nella parte in cui colloca la ricorrente tra le domande idonee ma non finanziate, nonché il rigetto dell’istanza di riesame, gli atti valutativi e il silenzio sull’istanza di accesso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva relativa all’Avviso pubblico "Skills for Green and Digital Transition", deducendo che la propria domanda, pur ritenuta idonea, non fosse stata collocata in posizione utile per effetto del superamento della dotazione finanziaria complessiva. Ha contestato, in particolare, la mancata considerazione di un asserito malfunzionamento della piattaforma informatica e dei relativi effetti sulla valutazione o sulla collocazione della domanda, nonché i verbali della Commissione tecnica di valutazione. Ha inoltre impugnato la comunicazione regionale di rigetto dell’istanza di riesame in autotutela, gli atti e i documenti tecnici richiamati dall’amministrazione, incluso il report del servizio di assistenza e i log di sistema, oltre al silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto dirigenziale con cui è stata approvata la graduatoria definitiva complessiva e sono stati perfezionati gli impegni di spesa. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la declaratoria del diritto a essere collocata utilmente in graduatoria e l’ammissione al finanziamento, anche mediante scorrimento o finanziamento in sovrannumero.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né ha accolto o respinto definitivamente le censure. Ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha valutato che le esigenze cautelari della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una sospensione degli atti impugnati. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 4 novembre 2026 per la trattazione del ricorso, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alle parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze della parte ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito

    Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una rapida fissazione dell’udienza di merito, il giudice può non adottare una misura cautelare sospensiva e fissare direttamente la trattazione della causa nel merito.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può ritenere adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza concedere la sospensione dell’atto impugnato.
  • La fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito costituisce una modalità di tutela cautelare alternativa alla sospensione quando, in relazione alle esigenze dedotte, la definizione accelerata della controversia assicura una protezione effettiva e non differita.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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