Sentenza n. 287/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla graduatoria degli idonei per la borsa di studio degli studenti iscritti all'Università degli studi dell'Aquila dell'anno accademico 2021/22, resa pubblica in data 14.12.2021, emessa dall'ADSU – Azienda per il Diritto agli Studi Universitari – L'Aquila, nonché di ogni altro atto anche non conosciuto dall'istante sia esso connesso, presupposto, intermedio, consequenziale e/o applicativo, anche sconosciuto alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria degli idonei per la borsa di studio destinata agli studenti fuori sede iscritti all'Università degli Studi dell'Aquila per l'anno accademico 2021/2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla graduatoria delle borse di studio per studenti fuori sede, sostenendo di risiedere a Roma, a circa 120 chilometri dalla sede universitaria, e di essere regolarmente iscritta all'anno accademico 2021/2022. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 3 del bando, manifesta contraddittorietà, erronea valutazione dei presupposti di fatto, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, violazione del giusto procedimento, manifesta illogicità, sviamento, eccesso di potere e ingiustizia manifesta. L'amministrazione ha sostenuto che, alla data del 31 ottobre 2021, termine previsto dal bando, la procedura di iscrizione non era stata perfezionata, essendo stata completata soltanto il 17 dicembre 2021, dopo la pubblicazione della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l'articolo 3 del bando consentiva la presentazione della domanda esclusivamente agli studenti iscritti all'Università per l'anno accademico 2021/2022 entro il 31 ottobre 2021 e che l'articolo 16, lettera c), prevedeva la decadenza dalla graduatoria per chi non fosse stato regolarmente iscritto entro tale termine. Dalla documentazione risultava che la ricorrente aveva perfezionato l'immatricolazione o iscrizione soltanto il 17 dicembre 2021. Il giudice ha inoltre osservato che la ricorrente aveva impugnato soltanto la graduatoria, senza impugnare tempestivamente la clausola del bando che fissava il termine del 31 ottobre 2021. Pertanto, il TAR ha ritenuto di non poter sindacare la legittimità della clausola della lex specialis né disapplicarla, anche ove fosse stata ritenuta irragionevole. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 del Bando di conferimento delle borse di studio
avrebbero potuto presentare domanda esclusivamente gli studenti iscritti all'Università per l'a.a. 2021/2022 entro il termine del 31.10.2021
La disposizione fissava il termine sostanziale per il perfezionamento dell'iscrizione necessario per poter presentare la domanda di borsa di studio.
art. 16, lett. c), del Bando di conferimento delle borse di studio
decadenza dalla graduatoria per lo studente non regolarmente iscritto entro il termine del 31 ottobre 2021
La disposizione collegava il mancato perfezionamento dell'iscrizione entro il termine previsto alla decadenza dalla graduatoria.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive disciplinate da una lex specialis, il candidato deve rispettare il termine espressamente previsto dal bando per il possesso o il perfezionamento del requisito di partecipazione; il perfezionamento successivo non consente di superare la causa di esclusione prevista dalla disciplina di gara o di concorso.
- La clausola del bando che stabilisce il termine per il possesso di un requisito deve essere impugnata tempestivamente quando si intenda contestarne direttamente la legittimità; l'impugnazione della sola graduatoria applicativa non consente, di regola, di rimettere in discussione una clausola non tempestivamente impugnata.
- Il giudice amministrativo non può disapplicare una clausola della lex specialis non tempestivamente impugnata, neppure qualora la parte la ritenga irragionevole, quando l'esclusione costituisca applicazione inequivoca di quella clausola.
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