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Sentenza

Sentenza n. 339/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.36481 Comunicazione: CP700-4485528-P notificata all'azienda agricola in data 14 ottobre 2022 nella parte in cui Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2002/03 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;

Giustizia amministrativa202201133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte relativo al periodo 2002/03, con conseguente aggiornamento del Registro nazionale dei debiti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA del 12 ottobre 2022, notificata il 14 ottobre 2022, con cui era stato ricalcolato il prelievo supplementare latte relativo al periodo 2002/03, nonché gli atti connessi e il conseguente aggiornamento del Registro nazionale dei debiti. Il provvedimento era stato adottato in esecuzione di sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea. Dal testo non emergono in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti. AGEA, pur ritualmente notificata, non si è costituita. Nel corso del giudizio è entrata in vigore una disciplina legislativa sopravvenuta che ha inciso direttamente sull’efficacia delle comunicazioni di ricalcolo anteriormente notificate.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, ha imposto ad AGEA di rideterminare nuovamente il prelievo supplementare secondo nuovi parametri, criteri e modalità e ha stabilito che tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta l’11 agosto 2023, sono prive di effetto e sostituite da quelle emesse secondo la nuova disciplina. Poiché l’atto impugnato era anteriore a tale data, esso è stato privato di effetto ex lege; è quindi venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione di annullamento. Il TAR ha inoltre dato atto che la ricorrente aveva riconosciuto nelle note d’udienza la sopravvenuta incidenza della nuova disciplina e aveva chiesto i provvedimenti conseguenti. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché AGEA non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023

    tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’Agea prima della data di entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da quelle emesse ai sensi dei commi 2 e 3

    La disposizione impone una nuova rideterminazione del prelievo supplementare secondo parametri, criteri e modalità legislativamente stabiliti e priva ex lege di effetto le comunicazioni di ricalcolo anteriormente notificate, determinando il venir meno dell’interesse a impugnarle.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicata per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; dal testo non emerge una specifica interpretazione della norma.

Massime di principio

  • Quando una disciplina legislativa sopravvenuta priva ex lege di effetto l’atto amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l’interesse attuale alla decisione di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta inefficacia dell’atto impugnato può determinare l’improcedibilità del ricorso anche senza un annullamento giudiziale dell’atto, quando l’effetto estintivo della sua efficacia deriva direttamente dalla legge.
  • L’interesse a ricorrere deve sussistere fino alla decisione; se, nelle more del giudizio, l’atto non è più idoneo a produrre effetti lesivi ed è destinato a essere sostituito secondo una nuova disciplina, non residua un’utilità concreta dalla pronuncia di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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